T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7771 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente fondato;

RILEVATO che con esso il ricorrente impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, motivato per la circostanza che "il passaporto da Lei presentato N. A01330270 è diverso da quello indicato nel Nulla Osta e quindi sussistono fondati dubbi circa la sua reale identità";

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento l’interessato oppone:

– Violazione e falsa applicazione del TU n. 286/1998, della legge n. 189 del 2002, del d.P.R. n. 334 del 2004 e della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione; sintomi di sviamento di potere: in sostanza l’interessato lamenta che ai sensi dell’art. 4 della legge n. 189 del 2002 recante modificazioni al d.lgs. n. 286 del 1998 "la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o false attestazioni a sostegno della domanda di visto, comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali l’inammissibilità della domanda"; ma il passaporto presentato dal ricorrente non è contraffatto come risulta ictu oculi dalla presentazione in atti dei due documenti. In punto di fatto espone pure quanto segue:

i) la domanda di nulla osta è stata presentata con il passaporto recante il n. A3631732A;

ii) il data 27 giugno 2008 il ricorrente ha presentato la denuncia di furto del passaporto A3631732A;

iii) successivamente ha presentato la richiesta ed ottenuto il rilascio di un nuovo passaporto n. A01330270 in data 6 agosto 2009;

iv) pertanto alle competenti amministrazioni veniva richiesto il visto con il nuovo passaporto A01330270;

– Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286 del 1998; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione; sintomi di sviamento: l’interessato lamenta che il provvedimento sarebbe genericamente motivato con dubbi circa la reale identità, senza spiegare su quale base si deduca una simile conseguenza, né quale altro modo avrebbe il ricorrente per provare la sua identità senza produrre il nuovo passaporto; al riguardo palese è la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 che richiede, in presenza di procedimenti ad iniziativa di parte il preavviso di provvedimento negativo;

CONSIDERATO che, in ordine alla prima censura ed apparendo ictu oculi dalle foto dei due passaporti, quello smarrito e quello nuovo prodotti in atti dal ricorrente, che si tratta di persona con gli stessi connotati, la sezione ha effettuato due istruttorie in proposito chiedendo all’amministrazione da quali altri elementi abbia accertato la mancanza di identità tra il titolare del passaporto smarrito e quello nuovo rilasciato in sostituzione al ricorrente, senza che tuttavia l’amministrazione abbia dato alcuna risposta;

RITENUTO che da tale comportamento vadano tratte le conseguenze di cui all’art. 64, comma 4 del nuovo Codice di rito;

RITENUTO che, pertanto, il provvedimento adottato risulta viziato nella motivazione laddove i "fondati dubbi circa la Sua reale identità" restano non dimostrati, con conseguente accoglimento sia della prima censura proposta di difetto di motivazione e di istruttoria, sia della seconda di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti;

RITENUTO che il ricorso vada accolto e per l’effetto vada annullato il provvedimento a n. 2262 del 20 settembre 2010 con il quale il Consolato Generale d’Italia in Lagos ha negato al ricorrente il visto per lavoro subordinato;

AVUTO riguardo al provvedimento n. 710/2010 in data 14 dicembre 2010 con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha deliberato l’ammissione al detto beneficio del ricorrente;

RITENUTO che non ricorrono le condizioni previste dall’art.119 del DPR 30 maggio 2002 n.115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) affinché lo straniero possa beneficiare, al pari del cittadino italiano, di detto patrocinio (salvo il caso dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione; art.142 dello stesso testo unico);

RILEVATO che in applicazione dell’art.136, secondo comma, del medesimo testo unico, va disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio anticipatamente e provvisoriamente disposta ai sensi dell’art.14 dell’allegato 2 del DLvo 2 luglio 2010 n.104, per insussistenza di uno dei presupposti per l’ammissione;

RILEVATO che la peculiarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego di visto di ingresso del Consolato Generale d’Italia in Lagos in data 20 settembre 2010, a n. 2262 nei confronti del ricorrente.

Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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