Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1234 Distanze legali tra costruzioni

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17-10-1994 S.A.M. quale procuratrice speciale di S.M.R., premesso di essere esclusiva proprietaria di un fabbricato per civile abitazione sito in (OMISSIS), assumeva che B.F., proprietaria di un altro edificio composto da un solo piano frontistante rispetto a quello di proprietà dell’esponente, aveva demolito tale immobile procedendo poi alla realizzazione di un nuovo fabbricato composto da due piani senza alcun collegamento con quello preesistente, eseguito in violazione delle norme sulle distanze tra edifici previste dallo strumento urbanistico vigente adottato dal Comune di Serrara Fontana ed anche dal codice civile, nonchè della normativa operante nelle zone sismiche nelle quali era incluso il suddetto Comune, con conseguenti gravi danni all’immobile di proprietà dell’istante.

L’attrice conveniva quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la B. chiedendone la condanna all’arretramento mediante demolizione del predetto fabbricato fino al rispetto delle distanze prescritte dalle suddette norme ed al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto, e proponendo una domanda riconvenzionale in ordine al consenso manifestato dalla S. alla realizzazione delle opere eseguite ed al risarcimento dei danni conseguenti alla eventuale demolizione.

Il Tribunale adito con sentenza del 2-9-2000 rigettava le domande attrici per non essere stata depositata da parte di S.A. M. la procura generale in virtù della quale quest’ultima aveva dichiarato di agire in rappresentanza della sorella S.M. R..

Proposto gravame da parte di S.A.M., nella contumacia della B., la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 31/3/2005, rilevato preliminarmente che l’appellante aveva prodotto la procura generale rilasciatale da S.M.R. che la abilitava alla proposizione delle domande introdotte in giudizio, in riforma della decisione di primo grado ha condannato la B. ad arretrare mediante demolizione il fabbricato di sua proprietà ad una distanza minima di metri sei da quello frontistante di proprietà di S.M.R. ed al risarcimento dei danni nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno a far data dall’1-1-1995 oltre interessi sulla predetta somma rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat.

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui S.A.M. quale procuratrice generale di S.M.R. ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente per l’asserita mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, atteso che in realtà in esso sono stati indicati tutti gli elementi utili per avere in tale sede una completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti.

Venendo quindi all’esame del ricorso, si osserva che con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170-301 e 330 c.p.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’appellante aveva notificato ritualmente l’atto di appello alla parte personalmente presso il suo domicilio, dopo aver tentato di notificarlo in (OMISSIS), presso lo studio del procuratore domiciliatario avvocato J.A., risultato deceduto dalla relata di notifica.

La censura è fondata.

La B. rileva di essersi costituita nel giudizio di primo grado con comparsa di costituzione a mezzo dell’avvocato J.A. e del dottor procuratore Jo.An. (rispettivamente zio e nipote), autorizzati a difenderla unitamente e disgiuntamente (come emergeva anche dal verbale della prima udienza del 22-11-1994), con elezione di domicilio in (OMISSIS), dove si trovava lo studio legale di entrambi; pertanto, una volta appreso che J.A., classe (OMISSIS), era deceduto (in data (OMISSIS)), l’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato nello stesso domicilio legale presso l’avvocato Jo.An., classe (OMISSIS);

di qui quindi la nullità della suddetta notifica dell’atto di appello.

La Corte territoriale ha ritenuto rituale la notifica dell’atto di appello da parte di S.A.M. alla appellata personalmente presso il suo domicilio ai sensi dell’art. 330 c.p.c., considerato che il precedente tentativo di notifica di tale atto in (OMISSIS), presso io studio del procuratore domiciliatario della B., avvocato J.A. (così come risultante dalla sentenza impugnata) aveva avuto esito negativo, atteso che dalla relata di notifica del 29-8-2001 il suddetto difensore era risultato deceduto.

Orbene in tal modo il giudice di appello non ha considerato che in realtà dall’esame diretto della comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado dalla B. (consentito a questa Corte data la natura processuale del vizio denunciato) risulta che l’attuale ricorrente era difesa unitamente e disgiuntamente dall’avvocato J.A. e dal dottor procuratore J.A., con elezione di domicilio in (OMISSIS); pertanto, stante l’avvenuto decesso del primo difensore ed avuto quindi esito negativo la notifica dell’impugnazione nei suoi confronti, la notifica stessa avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti del secondo difensore sempre in (OMISSIS), dove egli aveva eletto domicilio, a nulla rilevando in senso contrario che il procuratore Jo.An. risultasse iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, essendo invece decisivo che anche quest’ultimo aveva eletto domicilio nel suddetto luogo; neppure può avere alcuna influenza il fatto, posto in luce dalla controricorrente, secondo cui nella intestazione della sentenza impugnata la B. risultava rappresentata e difesa soltanto dall’avvocato J.A., dovendosi al riguardo avere esclusivo riferimento alla elezione di domicilio effettuata all’atto della costituzione in giudizio della B. come risultante dalla richiamata comparsa di costituzione; la suddetta notifica dell’impugnazione deve quindi ritenersi nulla.

Con il secondo motivo la B., deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101-191 e 194 c.p.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione, rileva che la Corte territoriale ha emesso nel merito la sentenza impugnata sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, nonostante la sua invalidità e la sua conseguente inutilizzabilità; infatti, assume la ricorrente, il giudice di primo grado con ordinanza del 9/12/1997 aveva subordinato il conferimento dell’incarico al CTU a due condizioni, ovvero la produzione da parte dell’attrice della procura generale, e la produzione da parte della parte più diligente del titolo di proprietà della convenuta; orbene, poichè nessuna delle due suddette condizione si era realizzata, la suddetta consulenza tecnica d’ufficio si era svolta in violazione delle norme che disciplinano l’attività del CTU a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., ed omessa o insufficiente motivazione, sostiene anzitutto che il giudice di appello, nel riferirsi alla procura generale che S.M.R. avrebbe rilasciato alla sorella S.A., non ha proceduto alla identificazione di detta procura e soprattutto non ha indicato la data di rilascio, considerato che la stessa Corte territoriale ha accertato la mancanza della procura agli atti del giudizio di primo grado.

La B. inoltre fa presente che la sentenza impugnata non ha esaminato la "legitimatio ad causarti" della convenuta.

Entrambe le enunciate censure restano assorbite all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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