Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 20-09-2011, n. 34361 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza del 16.3.2010, ha applicato a B.C. la pena di due mesi e sei giorni di arresto e 1080 Euro di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico.

2. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Repubblica di Genova ha presentato ricorso per cassazione e contestuale richiesta al Tribunale di La Spezia di emissione di provvedimento di sequestro ai fini della successiva confisca, ai sensi dell’art. 91 disp. att. c.p.p., qualora non sia stato già emesso. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo, sei mesi, inferiore al minimo di un anno prescritto dalla norma. Inoltre avrebbe dovuto disporre la confisca dell’auto condotto dal prevenuto, confisca che prescinde dal rito alternativo utilizzato e che andava disposta dal momento che non emerge se il veicolo, al di là della formale intestazione, appartiene a persona estranea al reato.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.

1.1 Rileva in primo luogo la Corte che l’ipotesi di reato per la quale B.C. è stato giudicato è, quanto alla guida in stato di ebbrezza, quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), tanto risultando dalla contestazione e dal fatto che l’imputato si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico.

Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" comporta che il B. ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

1.2.Il reato di guida in stato di ebbrezza è stato giudicato con il rito del "patteggiamento" unitamente all’altra contestazione mossa all’imputato di rifiuto del test alcolemico. Il venire meno di tale reato influisce sulla base negoziale che ha determinato l’accordo, che non può più ritenersi valido e non può neppure essere scisso.

2. Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata nei sensi indicati al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che riguarda il fatto di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato. Annulla senza rinvio anche nel resto e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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