Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1233 Contratto preliminare Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6-12-1994 C.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la s.r.l. Samur San Donato e, premesso di aver stipulato con quest’ultima il 29/3/1990 un "contratto provvisorio di vendita in attesa di rogito notarile definitivo" avente ad oggetto un immobile di proprietà della convenuta sito in Comune di San Giuliano Milanese per il prezzo di L. 190.000.000 di cui L. 2.000.000 versati alla firma dell’atto, chiedeva pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c., di esecuzione in forma specifica del suddetto contratto preliminare.

L’attore faceva presente di aver ricevuto in data 4-11-1994 un atto di diffida ad adempiere nonostante la pattuizione contenuta nel preliminare del versamento al momento della stipula del definitivo della residua somma di L. 188.000.000 in favore della venditrice, che si impegnava ad accendere un mutuo fondiario presso il Credito Fondiario di Roma od altro istituto bancario, anche se il C. aveva già versato nel 1993 una complessiva somma di L. 65.000.000.

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento contrattuale del promissario acquirente con incameramento delle somme ricevute a titolo di interessi concordati ed in conto dei maggiori danni, e la condanna del C. al risarcimento dei danni per abusiva occupazione dell’immobile per cui è causa e per lite temeraria.

Il Tribunale adito con sentenza del 4-10-2001 respingeva sia la domanda attrice sia la domanda riconvenzionale.

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione S.G. "nella sua qualità di assegnatario e quindi attuale titolare dell’unità immobiliare sita in (OMISSIS), già facente capo a Samur S. Donato s.r.l.";

resisteva al gravame il C. proponendo a sua volta appello incidentale.

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 10-10-2005 ha dichiarato l’inammissibilità di entrambe le impugnazioni, rilevando che il S., sedicente successore a titolo particolare nella posizione contrattuale facente capo originariamente alla società Samur, in realtà mero acquirente del bene conteso, era soggetto sfornito del tutto di autonoma legittimazione alla proposizione dell’appello, così come specularmente il C. aveva erroneamente proposto la sua impugnazione nei confronti del S. invece che nei confronti della Samur.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui il S. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto il S. sfornito di legittimazione sia attiva che passiva nel giudizio di secondo grado, non considerando che l’acquisto da parte del S. dell’immobile in contestazione ed oggetto delle pattuizioni negoziali per cui è causa, è un esempio tipico di trasferimento della "res litigiosa" con conseguente applicazione dell’art. 111 c.p.c. e con la successione del S. nella titolarità del diritto controverso;

di qui pertanto la sua legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado e, correlativamente, la sua legittimazione passiva riguardo all’appello incidentale formulato dall’esponente nei suoi confronti.

Con il secondo motivo il C., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., assume che erroneamente la Corte territoriale ha negato che il S. si fosse reso cessionario del contratto sopra menzionato del 29-3-1990, considerato che quest’ultimo era successore a titolo particolare della società Samur e, pertanto, era legittimato a promuovere il giudizio di impugnazione ai sensi della norma sopra citata; in ogni caso, soggiunge il ricorrente, seppure fosse accertata una mancata integrazione del contraddittorio, questa Corte sarebbe tenuta a rimettere le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 c.p.c., dinanzi al giudice di appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.

Le enunciare censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata ha affermato che l’appello avverso la sentenza di primo grado era stato proposto da soggetto diverso dalla società Samur, contraente e parte nel giudizio di primo grado, in quanto il S., che aveva proposto tale impugnazione quale "assegnatario e quindi attuale.

I titolare dell’unità immobiliare sita in (OMISSIS), già facente capo a Samur", era soggetto sfornito del tutto di autonoma legittimazione alla proposizione dell’appello, essendo mero acquirente del bene conteso, e che il C. aveva proposto a suo volta appello incidentale nei soli confronti del S., cessionario ed "attuale titolare" dell’immobile in contestazione, ma non anche cessionario del contratto di cui si discute, laddove le domande vicendevolmente spiegate da entrambi gli appellanti riguardavano tutte la pretesa operatività o inoperatività delle pattuizioni negoziali.

Tale convincimento è corretto.

Premesso che in effetti l’oggetto del giudizio introdotto dal C. dinanzi al Tribunale di Milano riguardava una domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare di vendita stipulato il 29-3-1990 con la promittente venditrice Samur San Donato che, costituendosi in giudizio, aveva chiesto a sua volta la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento del promissario acquirente, ne discende che il S., che aveva proposto appello non già per essere subentrato nel menzionato contratto preliminare tramite una cessione di esso, ma per essersi reso "assegnatario" dell’immobile oggetto di tale contratto, non era affatto subentrato nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c., ma, secondo la sua stessa prospettazione, nella proprietà del predetto bene, ovvero in un diritto diverso da quello dedotto nel presente giudizio, laddove, come già rilevato, l’oggetto del contendere era costituito dai reciproci inadempimenti dedotti dalle parti agli obblighi rispettivamente assunti nel preliminare stesso.

In proposito è opportuno ricordare che l’azione diretta alla coattiva esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita ai sensi dell’art. 2932 c.c., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere esperita soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione (Cass. 20-12-2002 n. 18149), e che l’oggetto della domanda giudiziale prevista dall’art. 2932 c.c., diretta all’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita, che da luogo ad una azione di carattere personale, non è costituito dal bene o dai beni compromessi in vendita, bensì da quella particolare obbligazione di "facere", consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso (Cass. 10-3-2009 n. 5781).

Correttamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto che il C. aveva erroneamente proposto il proprio appello incidentale nei confronti del S. – privo di legittimazione passiva al riguardo, non essendo subentrato nel contratto preliminare stipulato tra le parti originarie – invece che nei confronti della promittente venditrice Samur.

E’ poi appena il caso di rilevare l’infondatezza della richiesta formulata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso di rimessione della causa dinanzi al giudice di appello i sensi degli artt. 331 e 383 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Samur San Donato, così adombrando una ipotesi di litisconsorzio necessario tra il S. e quest’ultima società, laddove per le ragioni già esposte il S. era privo di legittimazione sia attiva che passiva nel giudizio di appello.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 4000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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