T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7769 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato: che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna l’esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 500 allievi agenti di Polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, disposta, in applicazione dell’art. 3, comma 8, del bando di concorso, per aver lo stesso presentato anche domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri;

che la richiamata previsione del bando prevedeva che non fossero ammessi al concorso i candidati che nello stesso anno avessero "presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa";

che la predetta previsione di bando è applicativa del previgente art. 16, commi 1 e 2, della legge 23.8.2004, n. 226, il quale stabiliva che, relativamente ai concorsi "per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa" riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, "nello stesso anno" potesse "essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni…";

Considerato:

che la ratio sottesa alla previsione normativa e di bando in parola è quella di consentire la partecipazione ad uno solo dei concorsi indetti dalle suddette Amministrazioni, per cui risponde a tale ratio un’interpretazione di tipo sostanziale, che abbia riguardo proprio alla partecipazione o meno di un concorrente a più di un concorso;

che nella specie il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso indetto dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria successivamente alle prove relative al concorso bandito dall’Arma dei Carabinieri, alle quali lo stesso non ha preso parte;

che in tal modo risulta rispettata la ratio su illustrata, attraverso la partecipazione del ricorrente ad uno solo dei concorsi;

Ritenuto:

che, tenuto conto di quanto sopra rilevato e considerato, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la partecipazione del ricorrente alle prove del concorso de quo;

che, pertanto, il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato;

che, in considerazione della peculiarità della questione sottoposta all’esame del Collegio, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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