Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1231 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 16885 del 2005 il Giudice di pace di Roma, decidendo sull’opposizione proposta dalla s.r.l. M.G. Advertising avverso tre determinazioni dirigenziali ingiuntive emesse in data 30 settembre 2004 dal Comune di Roma in relazione ad altrettanti verbali di accertamento per violazione dell’art. 28 del Regolamento in materia di Pubbliche Affissioni, la rigettava integralmente.

A sostegno dell’adottata decisione (nella quale, peraltro, non risulta alcun riferimento alla vicenda in fatto della controversia) il suddetto giudice rilevava che l’opposizione era infondata ed andava rigettata in quanto (per come evincibile testualmente dal contenuto della sentenza stessa) "gli argomenti prospettati dall’opponente non sono fondati e non sono convincenti. Il Comune di Roma ha efficacemente smontato le tesi avversarie, con argomenti del tutto condivisibili".

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.

M.G. Advertising basato su sei motivi, avverso il quale l’intimato Comune di Roma si è costituito in questa sede con controricorso.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il difetto assoluto di motivazione nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, non essendo dato comprendere – sulla base di quanto riportato in parte motiva – quali elementi fossero stati posti a base della decisione senza nemmeno compiere il preventivo esame dei motivi formulati, ragion per cui la motivazione si sarebbe dovuta considerare del tutto apparente e, comunque, assolutamente insufficiente.

Il motivo è manifestamente fondato, poichè, sulla scorta della riportata trascrizione della apodittica argomentazione addotta a sostegno della sentenza impugnata, bisogna ritenere che il giudice di pace non ha minimamente assolto all’obbligo della motivazione, essendo pacifico il principio per cui sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa (od apparente) motivazione allorquando essa sia priva dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Cass. n. 12542 del 2001 e, da ultimo, Cass. n. 16581 del 2009).

All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento degli altri, con derivante cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa all’Ufficio del Giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Roma, in persona di altro giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *