Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 20-09-2011, n. 34357 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 28/10/010, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Voghera, in data 14/04/08 – appellata dalla parte civile B.L. nei confronti di S.D., imputato del reato di cui all’art. 609 bis cp (come contestato in atti) dal quale veniva assolto, ex art. 530 c.p.p., comma 2 perchè il fatto non costituisce reato – condannava S.D. al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con una provvisionale esecutiva di Euro 6.000,00.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla sussistenza del reato contestato ex art. 609 bis c.p. ed alla condanna del S. medesimo al risarcimento dei danni.

Successivamente il ricorrente, con atto in data 10/03/011, rinunciava al ricorso.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Tanto premesso in fatto – stante la rinuncia al ricorso come avanzata in atti dal ricorrente – va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da S.D., ex art. 591 c.p.p., lett. d), con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 500,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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