T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 07-10-2011, n. 7784 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che la parte ricorrente ha depositato in data 29 settembre 2011 istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse con cui ha esplicitato di non avere più interesse alla decisone del ricorso, chiedendo, per l’effetto la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione delle spese;

CONSIDERATO che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del gravame stesso per sopravvenuta carenza di interesse;

CONSIDERATO, altresì, che a tale declaratoria consegue, per altrettanto l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla Soc. T. Spa;

CONSIDERATO che, peraltro, sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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