Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-09-2011) 21-09-2011, n. 34407

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E CONSIDERATO IN DIRITTO N.D., attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ricorre personalmente avverso la sentenza 19 maggio 2011 della Corte di appello di Venezia, che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione (in relazione alla sentenza di condanna n. k 35/08 emessa in data 12 maggio 2008 dal Tribunale Circondariale di Cacak, in giudicato il 17 novembre 2008, con la quale è stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1) la vicenda processuale.

N.D. è stato tratto in arresto dalla Questura di Vicenza in data 22 dicembre 2010 in esecuzione del mandato di cattura internazionale, emesso dal Tribunale di Gornji Milanovac, in relazione alla sentenza di condanna – definitiva – alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

L’arresto è stato convalidato il 24 dicembre 2010, con applicazione della custodia cautelare in carcere e l’arrestato in data 28 dicembre 2010 negava il proprio consenso alla consegna allo Stato richiedente.

In sede di convalida, l’estradando ha dichiarato di essere a conoscenza del processo, di aver partecipato alla sua celebrazione e di essere fuggito all’estero dopo che la condanna era divenuta definitiva.

Il 27 dicembre 2010, è pervenuta richiesta del Ministro di Giustizia di mantenimento della custodia in carcere ed il 31 gennaio 2011 sono stati acquisiti i documenti richiesti allo Stato serbo, dai quali consta che il N. è stato condannato – con sentenza irrevocabile – alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di violazione della normativa sugli stupefacenti e del reato previsto dall’art. 246 comma L legge penale, commesso nel periodo (OMISSIS) ed il fatto accertato è consistito nella vendita di eroina in quattro occasioni a P. D..

Avanti alla Corte di appello, sulla richiesta del Procuratore generale di farsi luogo all’estradizione, l’estradando ha ribadito l’assunto di essere stato vittima in Serbia di un atteggiamento persecutorio da parte della polizia volto a costringerlo a trafficare sostanze stupefacenti in favore del P.D., ma la corte distrettuale ha ritenuto l’insussistenza di elementi idonei a suffragare tale ipotesi.

La gravata sentenza ha pertanto ritenuto le condizioni per accogliere la domanda di estradizione, che ha subordinato alla condizione prevista dall’art. 699 c.p.p. e art. 14 conv. europea di estradizione.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell’art. 698 c.p.p., comma 1 (tutela dei diritti fondamentali della persona) e art. 704 c.p.p., comma 2 (accertamenti ed assunzione di informazioni).

In particolare si sostiene che il reato commesso, è stato sì posto in essere dal ricorrente ma in qualità di "collaboratore" e su indicazione della Polizia, che voleva verificare la responsabilità di altra persona, certo P.D..

In realtà – lamenta il N. – la Polizia gli tese "un’imboscata", arrestandolo al momento dell’ultima cessione, e la corte distrettuale avrebbe omesso ogni accertamento sul punto.

Osserva ancora il ricorrente:

a) di essere in grado di indicare possibili testimoni sul punto e di voler finire di scontare la pena in Italia, lamentando comunque che la corte distrettuale non abbia condizionato la consegna alla valutazione del periodo di carcerazione presofferta a partire dal 22 dicembre 2010;

b) di avere pendente un giudizio avanti al G.U.P. del Tribunale di Vicenza con udienza fissata per il giorno 13 ottobre 2010, ragione per cui è chiesto il rinvio della decisione di estradizione al tempo successivo alla detta pronuncia penale.

Il motivo in tutte le sue articolazioni è privo di fondamento.

E’ noto infatti che nel regime di consegna della estradizione per l’estero, disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, anche la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando, come nel caso di specie, essi gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi (Cass. pen. sez. 6, 15626/2008 Rv. 239673).

Inoltre sullo stesso tema, come nella vicenda, a fronte di una sentenza che afferma la colpevolezza, il giudice di legittimità è sì competente anche per il merito ai sensi dell’art. 706 c.p.p., peraltro la prevista estensione di competenza non può giungere fino al punto da fare carico alla.

Corte di Cassazione del compito di svolgere attività istruttoria;

come richiesto al punto sub a) che precede (senza neppure l’indicazione dei testi a discarico), dato che il principio informatore è quello che consente il solo esame cartolare, limitato, comunque, alle informazioni, allo stato, acquisite (S.U. n.11/2000, in ricorso Audino), e versandosi, comunque nel caso -come già detto- non a fronte di un provvedimento cautelare, ma di una decisione irrevocabile e formalmente priva di invalidità o patologie deducibili in questa sede.

Invero, proprio nell’ambito di tale non superabile ambito di conoscenza, ritiene la corte di legittimità che, nella specie, il provvedimento dell’Autorità richiedente sia connotato da tutti i requisiti di legittimità e ritualità idonei e sufficienti per non impedire la chiesta estradizione, con conseguente rigetto del ricorso.

Rigetto che si estende anche alla richiesta dianzi indicata sub b), essendo questa pronuncia successiva alla prospettata udienza del 10 ottobre 2010 avanti il G.U.P. del Tribunale di Vicenza per altra pendenza riferita a carico del ricorrente.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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