T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 07-10-2011, n. 7783 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’atto del 28 giugno 2011, notificato in data 4 luglio 2011, con il quale la parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono i requisiti di forma richiesti dall’art. 84 del c.p.a., in quanto l’atto di rinuncia è stata sottoscritto dalla stessa parte, ed è stato notificato alle parti del giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza, che non si sono opposte al riguardo;

Ritenuto la sussistenza di motivi per compensare le spese del giudizio, giusta adesione anche su tale richiesta delle controparti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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