Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1228 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 29186 del 2005 il Giudice di pace di Roma, decidendo sull’opposizione proposta dalla s.r.l. M.G. Advertising avverso apposita cartella esattoriale emessa in forza del ruolo formato dal Comune di Roma in relazione a nove verbali di accertamento di violazioni amministrative, l’accoglieva parzialmente, annullando la cartella impugnata in ordine alle sanzioni riguardanti i verbali nn. 1-8 e la rigettava con riferimento a quella concernente il verbale n. 9 (avverso il quale non risultava che fosse stato proposto ricorso in sede amministrativa nè che fosse stato effettuato il c.d. pagamento in misura ridotta), compensando le spese giudiziali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.

M.G. Advertising basato su due motivi, avverso il quale l’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione della L. n. 689 del 1981, sul presupposto della nullità della sentenza impugnata per omessa lettura in udienza del relativo dispositivo.

Con il secondo motivo la stessa ricorrente ha prospettato il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, poichè, nella sentenza impugnata, il giudice non aveva ravvisato che la sanzione per la quale la cartella non era stata annullata riguardava un verbale di accertamento mai notificato e inerente un altro soggetto.

Rileva il collegio che il primo motivo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Dall’esame degli atti relativi al giudizio di primo grado (consentito anche in questa sede in virtù della natura processuale del vizio dedotto) risulta che, effettivamente, il giudice di pace di Roma non ha provveduto a dare pubblica lettura del dispositivo della sentenza (essendosi riservato, all’udienza di discussione, di trattenere la causa per "esame e decisione"), in tal modo incorrendo nella violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7 (prima parte).

A tal proposito, occorre, infatti, evidenziare che, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 12544 del 1998 e Cass. n. 4438 del 2007), nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (od altro provvedimento omologo), la lettura del dispositivo all’udienza di discussione, prescritta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, risponde all’esigenza di ancorare il momento dell’immodificabilità della decisione alla data dell’udienza predetta, per assicurare alle parti l’immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l’immutabilità del medesimo rispetto alla successiva stesura della motivazione, con la conseguenza che l’omissione, nella udienza di discussione e decisione della causa, della lettura del dispositivo, determina nullità della sentenza, risultando vulnerato il carattere di concentrazione che il legislatore ha impresso a questo tipo di procedimento. E’ stato, inoltre, precisato (v. Cass. n. 19920 del 2007) che la nullità della sentenza per il suddetto motivo sussiste anche nel giudizio svoltosi, nell’anzidetta materia, davanti al giudice di pace sebbene le norme sul procedimento davanti a tale giudice non prevedano la lettura del dispositivo in udienza.

Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del secondo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa all’Ufficio del Giudice di pace di Roma, in persona di altro giudicante, che si atterrà all’enunciato principio di diritto e provvederà anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Roma, in persona di altro giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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