Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 13-09-2011) 21-09-2011, n. 34401

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 5 maggio 2011 il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di quella città l’8 aprile 2011 nei confronti di A. R., indagato per il delitto di cui all’art. 112 c.p., comma 1, n. 1 e art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8.

Avverso tale provvedimento il predetto proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis e dell’art. 416 bis c.p..

Premessi diffusi richiami alla giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali, lamentava che i giudici del riesame avrebbero omesso un’adeguata motivazione del provvedimento impugnato, riproducendo integralmente il contenuto dell’ordinanza custodiale e riproponendo sinteticamente alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza tener conto della loro genericità e conseguente inattendibilità, in quanto genericamente riferite alla appartenenza del ricorrente ad un’associazione per delinquere di stampo mafioso.

Aggiungeva che, essendo stato indagato per fatti analoghi nell’ambito di altro procedimento, con successiva archiviazione della sua posizione, le circostanze riferite dai collaboranti erano certamente note nell’ambito della criminalità locale.

Sottolineava, inoltre, la assoluta irrilevanza dell’unico elemento "storicizzante" fornito nelle suddette dichiarazioni e riguardante la fornitura di prodotti ortofrutticoli imposta ai grandi magazzini "GDM", in considerazione della sua appartenenza ad una delle più note famiglie operanti in detto settore commerciale e della cessazione, a far data dal 2006, delle suddette forniture quale conseguenza della revoca dell’incarico da parte dei magazzini "GDM" senza che ciò determinasse alcuna reazione.

Rilevava, altresì, che il Tribunale era incorso in errore laddove aveva considerato come determinante riscontro di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie la circostanza che egli era l’unico imprenditore ortofrutticolo di (OMISSIS) a rifornire i menzionati grandi magazzini che, tuttavia, acquistavano prodotti ortofrutticoli anche da imprenditori di altre città.

Aggiungeva, poi, che nessun elemento indiziante poteva essere ricavato dai giudici del riesame dalla circostanza che egli si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio.

Indicando l’ordinanza impugnata come solo apparentemente immotivata ed illogica insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 5, n. 46124, 15 dicembre 2008).

Con specifico riferimento al ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osservato che alla Corte "spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie" (SS. UU.n. 11, 2 maggio 2000).

Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", l’intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente.

Date tali premesse, si osserva come l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria sia del tutto immune da censure.

Ciò posto, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del riesame hanno compiutamente articolato le argomentazioni poste a sostegno dell’impugnato provvedimento, specificando come la complessità del quadro indiziario imponeva alcuni richiami ad altri provvedimenti allo scopo di non limitarne le possibilità si analisi attraverso l’inevitabile compressione determinata da un’esposizione sintetica.

Per tali ragioni veniva legittimamente richiamato il contenuto dell’ordinanza custodiale (cfr. Sez. 2, n. 774, 9 gennaio 2008;

SS.UU. n. 7, 3 luglio 1996) ove veniva riconosciuta al sussistenza di una condotta criminosa ascrivibile al ricorrente e concretatasi nella partecipazione ad un’associazione per delinquere di stampo mafioso (ndrangheta) e, segnatamente, alla c.d. cosca Tegano come emergeva dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia positivamente valutate in termini di credibilità e concretezza.

A tale proposito i giudici del riesame, premesso un corposo richiamo a principi giurisprudenziali ormai consolidati, indicano le ragioni per le quali, in fatto, l’apporto dei collaboratori deve ritenersi determinante, facendo proprie le articolate valutazioni contenute nel decreto di fermo della locale D.D.A. che riproduceva testualmente e dalle quali ricavava anche una dimostrazione della attuale operatività della menzionata cosca.

Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, il Tribunale riportava le sintesi delle dichiarazioni a questi inerenti rese dai singoli collaboratori, ricavandone la convinzione che le stesse siano ampiamente dimostrative della attiva partecipazione del medesimo al sodalizio criminale in precedenza indicato.

Di tale convinzione venivano indicate, nel dettaglio, le ragioni, dall’illustrazione delle quali emerge chiaramente che dette dichiarazioni, tutt’altro che generiche, risultavano pienamente convergenti e dotate di intrinseca credibilità, indicando il ruolo effettivamente svolto dal ricorrente nell’ambito del sodalizio criminale.

I giudici rinvenivano poi un’ulteriore conferma di attendibilità della riferita circostanza di una imposizione nelle forniture di prodotti ortofrutticoli all’esercizio commerciale "GDM" nella documentazione prodotta dalla stessa difesa, dalla quale emergeva che, effettivamente, il ricorrente risultava essere, tra tutti i fornitori, l’unico operante nel territorio reggino.

Tali argomentazioni, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, risultano pienamente coerenti ed adeguate a delineare il percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale per pervenire alla conferma dell’impugnata ordinanza custodiale ritenuta del tutto conforme ai requisiti richiesti dalla legge.

L’analisi delle dichiarazioni accusatorie viene effettuato con il dovuto rigore e le circostanze indicate in ricorso come unici elementi valorizzati dai giudici del riesame sono solo alcuni degli elementi fattuali che delineano il complessivo quadro indiziario.

Come emerge infatti dal tenore del provvedimento impugnato, la vicenda relativa alla imposizione della fornitura di prodotti ortofrutticoli viene indicata come dato significativo dell’attendibilità dei dichiaranti mentre nessuna rilevanza viene attribuita alla legittima scelta dell’indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere, menzionata in modo del tutto neutro per dare esclusivamente atto dell’assenza di indicazioni alternative da parte del medesimo tali da consentire una diversa valutazione del compendio indiziario a suo carico.

In altre parole, il provvedimento impugnato, lungi dal recepire acriticamente il contenuto dei provvedimenti richiamati ha fornito un adeguato e convincente apporto rielaborati vo valutando compiutamente gli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato ed anche le argomentazioni difensive come nel caso della menzionata documentazione relativa alle forniture ortofrutticole.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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