T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 07-10-2011, n. 7782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’atto del 12 giugno 2011, notificato in data 18 giugno 2011, con il quale la parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono i requisiti di forma richiesti dall’art. 84 del c.p.a., in quanto l’atto di rinuncia è stata sottoscritto dalla stessa parte, ed è stato notificato alla parte intimata almeno dieci giorni prima dell’udienza, che non si é opposta al riguardo;

Ritenuto di non disporre in ordine alle spese del giudizio, tenuto conto che non si è costituita in giudizio l’intimata società G. S.p.a. – Gestione dei Servizi Energetici;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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