Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1227 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata nel 2001 il sig. S.A.M. conveniva dinanzi al Giudice di pace di Rossano la ditta Fotolab di G.B. per sentirne accertare l’inadempimento relativo all’obbligo di consegna di un prodotto cinematografico afferente la cerimonia di nozze di esso attore (per la cui prestazione d’opera era stato concordato un compenso di L. 2.500.000), instando per la condanna alla consegna di detto prodotto e al risarcimento del danno, con vittoria di spese. Nella costituzione della convenuta, il giudice adito, con sentenza non definitiva n. 381 del 2003, rigettava l’eccezione pregiudiziale di incompetenza formulata dalla Fotolab con riferimento alla dedotta operatività di una clausola compromissoria prevista in contratto e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza per l’ulteriore prosecuzione del giudizio. Esperita la necessaria istruzione probatoria, all’esito lo stesso giudice di pace, con sentenza definitiva n. 1151 del 2005 (depositata il 27 settembre 2005), accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta alla consegna dell’opera fotografica commissionatale e al risarcimento del danno, liquidato in Euro 900,00 (oltre interessi, svalutazione e spese giudiziali).

Avverso la suddetta sentenza non definitiva (in ordine alla quale era stata fatta tempestiva riserva di impugnazione) e la successiva richiamata sentenza definitiva (notificata il 20 ottobre 2005) ha proposto ricorso per cassazione la ditta individuale Fotolab articolato in cinque motivi. Lo S. si è costituito in questa fase depositando apposito controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile poichè la sentenza impugnata con ricorso per cassazione era, in effetti, impugnabile nei modi ordinari, ovvero con la proposizione dell’appello. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 2261 del 2006 e Cass. n. 4890 del 2007) l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene un funzione del valore della domanda (avendo riguardo alle norme che disciplinano la competenza per valore, contenute negli artt. da 10 a 14 e negli artt. 16-17 c.p.c.) e non del contenuto concreto della decisione, per cui le sentenze pronunciate nelle cause il cui valore non eccede l’importo di Euro 1.100,00 (ovvero, "ratione temporis", quello di Euro 1032,91 per le controversie proposte anteriormente al 10 febbraio 2003, come quella in questione, introdotta con citazione notificata nel 2001) possono essere impugnate solo con il ricorso per cassazione, mentre le cause di valore eccedente sono impugnabili mediante appello.

Ciò posto sul piano generale, avendo riguardo alla domanda complessivamente proposta in primo grado, si rileva che lo S., sul presupposto dell’inadempimento della prestazione d’opera di cui in narrativa (il cui prezzo era stato concordato in L. 2.500.000), aveva invocato l’accoglimento di più domande cumulate, ovvero di quella di condanna alla consegna del servizio di documentazione fotografica (che aveva costituito l’oggetto della prestazione contrattuale della ditta convenuta) e di quella di condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’accertato inadempimento.

Alla stregua della domanda così globalmente strutturata appare evidente che, tenuto conto della predetta domanda di condanna alla consegna dell’indicato bene (da rapportare al valore del contratto dedotto in giudizio) e della ulteriore domanda di risarcimento danni non riferita ad un determinato importo, il valore della domanda complessivamente formulata non poteva considerarsi circoscritto nei limiti del valore della giurisdizione equitativa ("ratione temporis" computabile nell’ordine di Euro 1032,91, corrispondente all’importo di lire due milioni) del giudice di pace, in tal senso rilevandosi l’inidoneità e la conseguente inefficacia della generica indicazione apposta in calce alla domanda ("il tutto nei limiti di due milioni"), siccome concretamente inconferente ed incompatibile con il valore oggettivo delle due domande cumulate, per entrambe non concretamente determinato (e, invero, determinabile, già sola quella relativa alla consegna del bene mobile, nel limite massimo della competenza del giudice adito ex art. 14 c.p.c., a cui si sarebbe dovuto aggiungere il valore della domanda risarcitoria, a sua volta indeterminato, al quale verosimilmente deve ritenersi che lo S. avesse inteso riferirsi, nel volerlo limitare, con la richiamata indicazione riportata in citazione, senza, peraltro, manifestare espressamente una sua volontà di voler ottenere una pronuncia secondo equità, alla stregua dell’art. 113 c.p.c., comma 2, risultando prospettato soltanto di procedere alla valutazione della richiesta risarcitoria secondo criteri equitativi).

Alla stregua, quindi, delle esposte ragioni (v., anche, Cass. n. 17456 del 2006), la sentenza emessa in tal caso dal giudice di pace di Rossano era impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità di quest’ultimo (senza che rilevi, sul piano generale, la circostanza che il giudice abbia eventualmente accolto la complessiva domanda nei limiti di valore per la pronuncia secondo equità).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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