T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 07-10-2011, n. 7781 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che con atto notificato in data 20 settembre 2011 la parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono i requisiti di forma richiesti dall’art. 84 del c.p.a., in quanto l’atto di rinuncia è stata sottoscritto dalla stessa parte, ed è stato notificato alla parte intimata almeno dieci giorni prima dell’udienza, che non si é opposta al riguardo;

RITENUTO che sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio, giusta adesione anche su tale richiesta della parte resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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