T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., 07-10-2011, n. 1431 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il gravame in oggetto parte ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, recante il divieto di detenzione armi, sulla scorta di una serie di risultanze di fatto da cui è emersa l’assenza dei requisiti di affidabilità richiesti in materia dalla normativa vigente.

Avverso tali atti venivano dedotti i seguenti motivi:

– eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 39 tullps e 20 l. 110\75, avendo adottato tra l’altro le necessarie cautele superate da comportamento anomalo del figlio.

L’amministrazione statale non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza collegiale veniva disposta la, invocata, rinnovazione della notificazione, all’esito delal quale la difesa erariale si costituiva controdeducendo e chiedendo il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 6\10\2011 la causa passava in decisione.

Il ricorso è prima facie infondato.

In linea di diritto, va ribadito che la finalità che è alla base delle norme (generali e specifiche in tema di autorizzazioni di polizia) del T.U. delle leggi di P.S. è quella di prevenire la commissione di reati e di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica; per l’adozione di un divieto non è richiesto che vi sia un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto; il potere della p.a. in materia è ampiamente discrezionale ed è sindacabile nei soli limiti dell’irragionevolezza o arbitrarietà.

In tale ottica, la legislazione affida all’Autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d’arma e di divieto della detenzione stessa, in quanto la misura persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza. Ne consegue che, in base al quadro normativo di riferimento, il titolare della licenza di fucile e dell’autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali. Il provvedimento con il quale si vieta, dunque, di detenere armi, ex art. 39, T.U. n. 733 del 1931 – avendo finalità di prevenire la commissione di reati – non richiede che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto (cfr. ad es. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 08 luglio 2008, n. 1445). Conseguentemente, la misure dirette a regolare il possesso ed il divieto della detenzione delle armi, anche ex art. 39, T.U. 18 giugno 1931 n. 773, in considerazione della finalità della norma volta a prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza, richiedono che il detentore sia persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la completa sicurezza circa il buon uso delle armi. Ai fini dell’applicazione della misura interdittiva, in particolare, non occorre che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile, quanto al loro uso, anche per non aver posto in essere tutte le cautele necessarie per la loro custodia. Pertanto, il divieto non richiede una particolare motivazione, conformemente al potere ampiamente discrezionale attribuito all’Autorità prefettizia, ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi all’esame della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.

Passando ad applicare le coordinate teoriche sopra brevemente tracciate, nel caso in esame la fattispecie si arresta ancor prima, in quanto a seguito di un grave episodio, non contestato nella sua veridicità storica dallo stesso ricorrente, il figlio minore di quest’ultimo ha avuto facile accesso alle armi del padre, nonché ai proiettili, andando a sparare insieme ad altri amici, parimenti minorenni; in particolare, se per un verso, in termini di custodia, uno dei fucili risultava montato e le cartucce non erano riposte in altri locali, per un altro verso, in termini di rischi, alcuni dei colpi sparati son risultati diretti verso una fermata dell’autobus dove hanno sfiorato un bambino, con conseguente chiamata degli organi di pubblica sicurezza che, intervenuti sul posto, sequestravano armi e proiettili svolgendo gli accertamenti del caso.

Da ciò ragionevolmente l’amministrazione trae elementi, sia di non affidabilità nella custodia delle armi, sia in ordine alla sussistenza dei gravi rischi conseguenti, così come già manifestatisi.

In relazione alle circostanze rilevanti nella specie, pertanto, le considerazioni motivazionali espresse dal provvedimento appaiono pienamente ragionevoli e conformi ai limiti di esercizio del potere come sopra tratteggiati.

Pertanto, alla luce dei principi generali che governano l’agere publico in suddetta materia, così come sopra riassunti, è dirimente la valutazione svolta dalla p.a. in ordine alla mancanza di piena affidabilità nell’uso delle armi a fronte di un episodio di estrema gravità che, anche a prescindere dalla rilevanza penalistica, assume all’evidenza pieno valore nel distinto ambito in esame.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 2.000 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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