T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 07-10-2011, n. 2403 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha determinato gli oneri di urbanizzazione, per opere effettuate sull’immobile di sua proprietà, in Via Salvatore Rosa 5.

A seguito del ricorso il Comune ha accolto la domanda di riesame, rideterminando gli oneri.

La società ricorrente ha deciso di provvedere al pagamento di quanto richiesto.

Con atto depositato in data 28 settembre 2011, la società ricorrente ha quindi fatto presente che è cessata la materia del contendere, insistendo però sulla liquidazione delle spese di giudizio e sul rimborso del contributo unificato.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ai sensi dell’art 34 comma V cod.proc.amm., dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese di giudizio, in considerazione della tempestività del provvedimento di nuova rideterminazione degli oneri, con la precisazione che ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, il contributo unificato deve essere rimborsato dall’Amministrazione al ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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