T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 07-10-2011, n. 2397 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor R.N. presentava all’Amministrazione dell’Interno domanda di emersione ai sensi dell’art. 1ter della legge 102/2009, a favore del lavoratore M.B..

Ad oggi l’Amministrazione non risulta avere adottato alcun provvedimento esplicito su tale domanda, nonostante la diffida ad adempiere notificata ritualmente alla P.A.

I signori R. e B. proponevano pertanto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo, CPA).

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 6.10.2011, il Presidente dava avviso, ai sensi dell’art. 73 comma 3°, del D.Lgs. 104/2010, della questione dell’eventuale irricevibilità del ricorso, per tardività del deposito in giudizio del medesimo.

La causa era poi trattenuta in decisione.

Il gravame deve reputarsi irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. a), del D.Lgs. 104/2010, per tardività del deposito.

Come noto, infatti, nei procedimenti da trattarsi in camera di consiglio, quale è il presente giudizio sul silenzio della P.A., tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto al processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso principale, di quello incidentale e dei motivi aggiunti (cfr. art. 87, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 104/2010).

Da ciò consegue che il termine per il deposito del ricorso notificato, fissato ordinariamente in trenta giorni dall’art. 45 del D.Lgs. 104/2010, si riduce a quindici giorni nella fattispecie di cui è causa.

Il presente ricorso – come pacificamente risulta dall’esame degli atti – è stato notificato il 20 giugno 2011 e depositato il successivo 12 luglio 2011, quindi ben oltre il citato termine di quindici giorni.

Neppure potrebbe essere invocato il principio della scusabilità dell’errore di cui all’art. 37 del codice del processo amministrativo, vista la chiara dizione del citato art. 87, oltre alla circostanza che il codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 104/2010), è ormai entrato in vigore da oltre un anno.

La declaratoria in rito del presente gravame esime il Collegio dalla trattazione del merito della controversia.

Sussistono nondimeno, visto il carattere processuale della presente pronuncia, giuste ragioni per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *