Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 15 del 6-4-2011
Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 1,
paragrafo i) e paragrafo iii), della legge della Regione Basilicata
15 febbraio 2010 n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge
regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale) promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 19-22 aprile 2010, depositato in
cancelleria il 26 aprile 2010 ed iscritto al n. 61 del registro
ricorsi 2010.
Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato alla Regione Basilicata il 19 aprile
2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il
26 aprile 2010 (reg. ric. n. 61 del 2010), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione
Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla
Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale), in particolare dei paragrafi i) e
iii), che modificano, rispettivamente, il paragrafo 1.2.2.1. ed il
paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale, parte integrante della legge della Regione
Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano
di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152 – l.r. n. 9/2007), in riferimento all’art. 117, terzo comma,
della Costituzione.
1.1. – Il ricorrente espone che l’art. 3 della legge regionale n.
21 del 2010 apporta varie modifiche all’Appendice A del Piano di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, il quale, a sua volta,
costituisce parte integrante e sostanziale della citata legge
regionale n. 1 del 2010. La norma censurata estende l’ambito di
applicabilita’ del regime semplificato della denuncia di inizio
attivita’ (DIA), in relazione alla installazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine,
rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti
stessi.
In primo luogo, il paragrafo i) dell’art. 3, comma 1, nel
riformulare il paragrafo 1.2.2.1. della suddetta Appendice A della
legge n. 1 del 2010 (in particolare il terzo capoverso), stabilisce
che «il progetto di impianti per la produzione di energia elettrica
di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed
inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto,
sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario
dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere costruiti ed
eserciti DIA ai sensi degli articoli 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, a condizione che siano posti ad una distanza non
inferiore a 500 metri in linea d’aria».
In coerenza con tale previsione, il successivo paragrafo ii)
dello stesso comma aggiunge, sempre nel contesto del paragrafo
1.2.2.1. della citata Appendice A, alla dicitura (del quinto
capoverso) «Requisiti tecnici minimi» le seguenti parole: «per gli
impianti di potenza superiore a 200 kW». Diversamente, la normativa
statale (art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’), con riferimento
alla installazione di impianti della suddetta tipologia, consente il
ricorso alla disciplina della DIA di cui alle menzionate disposizioni
del d.P.R. n. 380 del 2001 «quando la capacita’ di generazione sia
inferiore alle soglie individuate dalla tabella A» dello stesso
decreto legislativo, vale a dire quando quest’ultima sia inferiore ai
60 kW.
1.2. – Ancora, l’art. 3, comma 1, paragrafo iii), della legge
regionale impugnata, modifica la citata Appendice A nella parte
dedicata alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli
impianti fotovoltaici di microgenerazione (par. 2.2.2), stabilendo
(con la riformulazione del quinto capoverso) che il progetto di
impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia
elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed
inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto,
sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario
dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere costruiti ed
eserciti con la DIA, ancora a condizione che siano posti ad una
distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria. Con riguardo alla
fonte solare fotovoltaica, la normativa statale (art. 12, comma 5,
del d.lgs. n. 387 del 2003, e relativa Tabella A) consente, invece,
il ricorso alla disciplina della DIA solo con riferimento agli
impianti con capacita’ di generazione inferiore ai 20 kW.
1.3. – Con riferimento a entrambe le tipologie di impianti, le
disposizioni regionali aumenterebbero, secondo il ricorrente, le
soglie massime entro le quali e’ consentita l’effettuazione degli
interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile, tramite
DIA, ai sensi della tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003,
ponendosi in tal modo il contrasto con quanto previsto dall’art. 12,
comma 5, dello stesso decreto legislativo, per cui «maggiori soglie
di capacita’ di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della
denuncia di inizio attivita’» possono essere individuate solo con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con la Conferenza unificata. Si configurerebbe, pertanto,
una violazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 e
della tabella A allegata allo stesso, in cui e’ da ravvisare un
principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia» che, ai sensi dell’art. 117,
terzo comma, della Cost., vincola la potesta’ legislativa concorrente
delle Regioni.
2. – Non ha svolto attivita’ difensiva la Regione Basilicata.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art.
3, comma 1, della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n.
21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010,
n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), in
particolare i paragrafi i) e iii), che modificano, rispettivamente,
il paragrafo 1.2.2.1. ed il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che e’ parte
integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1
(Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007),
in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2. – Le questioni sono fondate.
2.1. – La norma censurata estende l’ambito di applicabilita’ del
regime semplificato della denuncia di inizio attivita’ (DIA) di cui
agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), in relazione alla installazione
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione e alle
caratteristiche degli impianti stessi.
Il nuovo testo dell’Allegato A del Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale (PIEAR), che e’ parte integrante della legge
della Regione Basilicata del 2010, n. 1, al paragrafo 1.2.2.1., terzo
capoverso, come riformulato dal paragrafo i) dell’art. 3, comma 1,
della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti per
la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte
eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque
ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o
giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione
dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», a
condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri
in linea d’aria.
La norma viene ad innalzare la soglia di potenza individuata, per
gli impianti eolici, in kW 60, dalla tabella A richiamata dall’art.
12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricita’).
L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la
capacita’, dai limiti ben piu’ contenuti di cui alla tabella A
allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto
risulta subordinata a procedure semplificate, comporta
l’illegittimita’ della norma regionale, posto che maggiori soglie di
capacita’ di generazione e caratteristiche dei siti di installazione,
per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere
individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza
che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124
e 119 del 2010).
Emerge in tal modo la violazione dell’art. 117, terzo comma,
Cost., avendo la legge regionale violato i principi della legge
statale, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia», di competenza concorrente (sentenze nn. 366,
332, 168 e 124 del 2010).
3. – Analogamente, il nuovo testo del paragrafo 2.2.2. (quinto
capoverso) dell’Allegato A del PIEAR, come riformulato dal paragrafo
iii) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2010,
stabilisce che gli impianti fotovoltaici non integrati per la
produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza
superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti
dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo
stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono
essere «costruiti ed eserciti con la DIA», anch’essi a condizione che
siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea
d’aria.
Anche in tal caso, la norma regionale, prevedendo una soglia
superiore a quella stabilita dalla legge statale per tali tipi di
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (20
kW), si pone in contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2009,
che contiene la normativa statale di principio in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Ne
va, pertanto, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 1,
paragrafo i), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010,
n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio
2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale),
che modifica il terzo capoverso del paragrafo 1.2.2.1. dell’Appendice
A al PIEAR, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19
gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r.
n. 9/2007);
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 1,
paragrafo iii), della stessa legge della Regione Basilicata n. 21 del
2010, che modifica il quinto capoverso del paragrafo 2.2.2.
dell’Appendice A al PIEAR, parte integrante della citata legge della
Regione Basilicata n. 1 del 2010.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.
Il Presidente: De Siervo
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere: Melatti
Depositata in cancelleria il 1° aprile 2011
Il cancelliere: Melatti
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