T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 07-10-2011, n. 2395 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento prot. 60/2010 del 6.9.2010, la Prefettura di Milano disponeva l’annullamento del contratto di soggiorno stipulato fra il sig. Colotti Luciano ed il cittadino straniero sig. Y.M.N.D..

Contro il citato provvedimento era proposto il presente ricorso con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo preliminarmente l’improcedibilità (più correttamente: l’irricevibilità, stante l’espressa dizione dell’art. 35, comma 1°, lett. a del D.Lgs. 104/2010), del gravame per tardività del deposito in giudizio del ricorso notificato.

All’udienza cautelare del 6.10.2011, il Presidente dava avviso alle parti della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

L’eccezione di tardività del deposito del ricorso notificato, appare fondata.

L’art. 45 del D.Lgs. 104/2010 impone infatti che il ricorso sia depositato presso la segreteria del giudice entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dall’ultima notificazione.

Nel caso di specie, come agevolmente risulta dalla lettura degli atti di causa, la notificazione all’Amministrazione resistente si è perfezionata il 7 luglio 2011.

Il deposito del ricorso notificato è avvenuto giovedì 22 settembre 2011.

Ciò premesso, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 742/1969 ed all’art. 54, comma 2°, del D.Lgs. 104/2010 – dal 1° agosto al 15 settembre – il deposito del ricorso è avvenuto non entro 30 giorni dalla notificazione, bensì dopo 31 giorni da quest’ultima.

Non resta, pertanto, al Tribunale che dichiarare il presente gravame irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. a), del codice del processo amministrativo.

L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sopra indicata esime il Collegio dall’esame del merito del gravame.

Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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