Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1220 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza emessa il 15/22 maggio 2006, il Tribunale di Lecce, rigettava il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. da A.A.M. avverso l’ordinanza resa nel procedimento cautelare n. 7105/2005 con la quale il giudice istruttore, nell’ambito della controversia ereditaria n. 2750/1985, pendente fra i germani M., autorizzava il sequestro giudiziario su beni ricadenti rinella proprietà limitrofa a quella del de cuius, per cui in sede di esecuzione di detto provvedimento cautelare, veniva autorizzata la rimozione del muro posto sul confine tra il locale (già) adibito a macelleria ed il vano contiguo adibito a deposito, rispettivamente di proprietà della massa ereditaria e della A., estranea al giudizio innanzi menzionato, confermando l’ordinanza suddetta, in quanto pur riconoscendo la legittimazione a proporre il reclamo cautelare dei terzo pregiudicato da detto provvedimento reso inter alios, trattandosi di lesione immediata e diretta, nella comparazione degli atti emergeva la alienità tra le unità immobiliari intestate alla reclamante e quella oggetto del sequestro.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, ai sensi dell’art. 111 Cost., A.A.M..

Resiste con controricorso M.N. (mentre l’intimata I.A., dante causa dei coniugi M.N. e G.O., venditori dei beni alla reclamante, non si costituiva), prospettando in limine l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, come eccepito dal P.G., è inammissibile, in quanto proposto avverso un’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., per la decisione del reclamo nel procedimento cautelare di cui all’art. 669 bis c.p.c., e segg.. L’inammissibilità di siffatto ricorso costituisce un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v. le sentenze n. 6919 del 2001, n. 5935 e n. 9808 del 2000, n. 3402 del 1998, n. 1726 del 1995) sulla base del rilievo che "l’ordinanza pronunciata su reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., riveste gli stessi caratteri di strumentalità, provvisorietà e non decisorietà che sono propri del provvedimento impugnato, destinato a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed inidoneo a produrre effetti con autorità di giudicato, sia da punto di vista formale che da quello sostanziale".

D’altro canto per giurisprudenza consolidata di questa Corte il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è consentito (oltre che per i provvedimenti sulla libertà personale) solo per i provvedimenti giurisdizionali che abbiano i "requisiti propri della sentenza", o che, comunque, siano "atti a produrre effetti di diritto sostanziale o processuale con autorità di giudicato, in materia di status o di diritti soggettivi", non essendo altrimenti impugnabili nè revocabili (cfr., fra le ultime, Cass. 14 ottobre 1995 n. 10749; Cass. 22 dicembre 1994 n. 11066; Cass. 9 febbraio 1994 n. 1336).

Le argomentazioni svolte dalla ricorrente con la memoria circa la necessità, attraverso l’accesso al giudizio di legittimità, a prevenire l’assenza di forme fisiologiche di controllo, non inducono la Corte ad un mutamento di indirizzo giurisprudenziale.

Ed invero, se la legge di riforma n. 353 del 1990 ha introdotto (sezione 1^ del capo 3^ del titolo 1^ del libro 4^), con la norma dell’art. 669 quaterdecies, una disciplina comune per i procedimenti cautelari, onde per designarla è invalso l’uso della formula "procedimento cautelare uniforme", ciò non consente, però, di ritenere che, dal contesto normativo citato, emerga e si configuri una peculiare autonomia di tali procedimenti, tale da contrapporti all’ordinario giudizio di cognizione. Inoltre, la disciplina del procedimento uniforme, delineata dalle norme degli artt. da 669 bis a 669 terdecies, non ha tolto, che anzi ha espressamente confermato, con le particolari disposizioni circa la riproponibilità dell’istanza (art. 669 septies), circa le situazioni processuali di inefficacia del provvedimento cautelare concesso (art. 669 novies), la revocabilità e modificabilità del provvedimento stesso, da parte del giudice della causa di merito, durante tutto il corso dell’istruzione (art. 669 decies), il carattere strumentale e provvisorio dei provvedimenti cautelari in generale, onde permangono immutate e ragioni giuridiche (vedi la giurisprudenza richiamata) che, nel sistema processuale, rendono inammissibile il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che intervenga, in un senso o nell’altro, rispetto all’istanza di concessione del provvedimento cautelare, nella fase di reclamo, anche allorchè riguardi posizioni di terzi che assumano la loro estraneità alla controversia, la cui situazione ben potrà trovare tutela nelle forme ordinarie di cui all’art. 404 c.p.c., e segg..

Resta, dunque, l’inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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