T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 1744 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna gli esiti della competizione elettorale tenutasi nel mese di maggio 2011 per l’elezione del Sindaco di Grottaglie e per il rinnovo dell’organo consiliare comunale.

In particolare si contesta, in occasione del turno di ballottaggio e nell’ambito di alcune sezioni, la mancata corrispondenza tra numero delle schede complessivamente autenticate da un lato e somma tra schede votate e schede (autenticate ma) non utilizzate dall’altro lato.

Di conseguenza si invoca la violazione di plurime disposizioni del DPR n. 570 del 1960 e dei principi in materia di trasparenza e affidabilità dei risultati elettorali.

A beneficio di quanto sarà detto in prosieguo si osserva che, con decreto presidenziale n. 746 in data 8 luglio 2011, nel fissare l’udienza pubblica si ordinava di notificare il suddetto ricorso, ai sensi dell’art. 130, comma 2, c.p.a., "nel termine di legge… al sig. Ciro Alabrese ed al candidato di ogni lista eletto per primo fra i consiglieri comunali assegnati alla stessa lista". Si ordinava "altresì che il ricorso sia notificato per pubblici proclami, mediante… inserzione… nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione… entro il termine di giorni trenta".

Con istanza in data 8 agosto 2011 si chiedeva la proroga dei termini suddetti in quanto, da un lato, alcune notifiche individuali, tra cui anche quella rivolta al sig. Alabrese (Sindaco eletto di Grottaglie), non erano andate a buon fine "nonostante le ricerche anagrafiche"; dall’altro lato, la pubblicazione per pubblici proclami non si era ancora perfezionata.

Tale istanza veniva rigettata con decreto n. 837 del 5 settembre 2011.

In data 9 settembre 2011 veniva poi proposta istanza di revoca del decreto da ultimo richiamato, allegando a tal fine una serie di difficoltà pratiche connesse in particolare alla pubblicazione per pubblici proclami (in sostanza per inerzia dei rispettivi competenti uffici, durante il periodo estivo, del Poligrafico e della Regione).

Anche tale istanza, con decreto n. 841 del 14 settembre 2011, veniva rigettata.

Nelle more di tale procedura si costituiva in giudizio il Comune di Grottaglie il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava altresì diverse questioni di rito e, tra queste: a) eccezione di inammissibilità per omessa (materiale) notifica al Comune del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, unitamente al ricorso, nel termine perentorio in esso assegnato. Si chiedeva a tal fine la assegnazione di un termine per proporre la querela di falso avverso l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in cui si dava atto della avvenuta consegna anche del decreto presidenziale in questione; b) eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso e del decreto presidenziale alle altre parti private necessarie (in particolare, il Sindaco eletto ed uno dei consiglieri eletto per primo, ossia il sig. Giuseppe Guarini) nel termine perentorio previsto dalla legge (dieci giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza) e riportato nello stesso decreto presidenziale n. 746 del 2011.

Alla pubblica udienza del 29 settembre 2011 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

Tutto ciò premesso ritiene il collegio che, ai sensi dell’art. 77, comma 2, si possa prescindere dalla questione di falsità dedotta con la prima eccezione, stante in ogni caso la fondatezza della seconda di esse.

Si rammenta al riguardo che, con il citato decreto presidenziale n. 746 del 2011, si ordinava di notificare il presente ricorso, ai sensi dell’art. 130, comma 2, c.p.a., "nel termine di legge… al sig. Ciro Alabrese ed al candidato di ogni lista eletto per primo fra i consiglieri comunali assegnati alla stessa lista".

Ancora in punto di fatto, è pacifico (per stessa ammissione di parte ricorrente con l’istanza in data 8 agosto 2011) che alcune notifiche individuali non siano andate a buon fine per difficoltà nelle ricerche anagrafiche non meglio esplicitate: in particolare, quella nei confronti del sig. Alabrese, Sindaco eletto, dal momento che il ricorso è stato (inspiegabilmente) notificato a San Michele Salentino e non a Grottaglie dove lo stesso risiede, e quella nei confronti del sig. Giuseppe Guarini, primo della lista n. 10 "Sinistra ecologica", dato che il ricorso è stato notificato ad un tale Vincenzo Guarini.

In altre parole, nel termine di 10 giorni prescritto dalla legge il ricorso non è stato effettivamente notificato ai predetti controinteressati.

Va premesso, al riguardo, che i termini relativi alla introduzione del giudizio elettorale, pur in assenza di una espressa comminatoria quale quella in precedenza prevista dall’art. 83/11 del DPR n. 570 del 1960 (si veda tuttavia quanto previsto dall’art. 52, comma 1, c.p.a. in relazione alla perentorietà dei termini fissati dal giudice), debbono in ogni caso intendersi prescritti a pena di decadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2003, n. 4587): in questa direzione, la natura perentoria di siffatti termini – e del particolare rigore formale sotteso al loro rispetto – appare infatti logicamente riconducibile al preminente interesse pubblico ad una definizione delle controversie elettorali in tempi certi e solleciti nonché alle notevoli conseguenze (rinnovazione integrale o parziale del procedimento elettorale) legate ad eventuali decisioni di accoglimento.

Si osserva, poi, che la facoltà accordata al ricorrente di notificare il ricorso "ad almeno un controinteressato" (cfr. art. 130, comma 3, lettera e), c.p.a.) trova un limite nel potere presidenziale di ordinare tutte le notifiche ritenute necessarie (cfr. art. 130, comma 2, lettera c), c.p.a.), ossia di individuare le parti "sostanziali od essenziali" del giudizio: parti che, nel caso di specie, sono state puntualmente individuate nel citato decreto n. 746 del 2011, con particolare riferimento al Sindaco eletto ed al candidato di ogni lista eletto per primo.

Nei confronti di due di questi, tuttavia, la notifica non ha avuto esito positivo.

La mancata osservanza delle richiamate prescrizioni, peraltro, non potrebbe neppure essere superata mediante il ricorso all’istituto dell’errore scusabile (art. 37 c.p.a.), non avendo parte ricorrente dedotto alcunché – a differenza di quanto avvenuto per la pubblicazione del ricorso stesso sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURP (cfr. istanza di revoca del decreto di diniego proroga termini in data 9 settembre 2011) – circa la presenza di "gravi impedimenti di fatto".

Né, parimenti, potrebbe trovare applicazione l’art. 44, comma 4, c.p.a., dal momento che l’esito negativo della notificazione dipende, nel caso di specie, dalla assoluta incertezza di taluni elementi identificativi della parte nei cui confronti il ricorso è proposto (cfr. art. 40, comma 1, lettera a), c.p.a.).

Ed infatti un siffatto onere (individuazione elementi identificativi) non può che essere posto in capo al ricorrente, atteso che ai sensi dell’art. 137 c.p.c. è ben vero che "le notificazioni… sono eseguite dall’ufficiale giudiziario", ma è altrettanto vero che dette notificazioni sono svolte "su istanza di parte", secondo quanto previsto dalla ridetta disposizione codicistica.

Con ciò si vuole dire che, come del resto evidenziato da autorevole dottrina, l’atto di impulso della notificazione, sia esso istanza o richiesta, per rappresentare una corretta manifestazione di volontà deve contenere non solo la specificazione dell’identità del proprio autore ma anche la determinazione della direzione nella quale si intende sviluppare il procedimento di notificazione.

Ne consegue che la corretta indicazione degli elementi identificativi delle parti nei cui confronti notificare il gravame (nome e indirizzo, nella sostanza) è a cura del soggetto nel cui interesse viene effettuata la notificazione stessa, il quale deve provvedervi mediante la apposita istanza di notifica.

Pertanto, qualora la notificazione sortisca esito negativo in forza della errata indicazione di taluni elementi identificativi che rientrano nella piena disponibilità dell’istante, le conseguenze non possono che ricadere su quest’ultimo, senza possibilità di invocare la non imputabilità della relativa causa.

Ora, poiché mediante l’uso dell’ordinaria diligenza poteva acquisirsi sia il corretto indirizzo dell’Alabrese (attraverso una mera attività di ricerca nei registri anagrafici) sia la corretta identità del Guarini (mediante consultazione del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale elettorale), va da sé che parte ricorrente non potrebbe invocare la non imputabilità dell’errore sopra indicato.

Da quanto detto deriva in conclusione che, assorbita ogni altra eccezione di rito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa notifica, nei termini prescritti, nei confronti di parti essenziali del presente giudizio.

Ritiene in ogni caso il collegio di compensare le spese di lite.

La presente sentenza dovrà altresì essere comunicata, a norma dell’art. 130, comma 8, c.p.a., al Prefetto di Taranto ed al Sindaco del Comune di Grottaglie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Massimo Santini, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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