Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-06-2011) 21-09-2011, n. 34403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 28 giugno 2010, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione del procedimento avviato a seguito di denuncia di S.D. nei confronti della moglie V.d.S.A. per i reati di cui agli artt. 570 e 574 c.p..

In particolare, il Giudice riteneva che non ricorressero gli estremi dei reati denunciati, posto che la condotta, come risultante dalla stessa denuncia, non assumeva alcuna rilevanza penale, inserendosi in contesto più ampio di conflittualità tra i coniugi e avendo la donna lasciato il tetto coniugale unitamente ai figli a causa del comportamento violento e prevaricatore posto in essere dal coniuge ai suoi danni. Valutava altresì ininfluenti le indagini suppletive indicate dalla persona offesa nell’atto di opposizione, poichè volte a fornire soltanto una tesi difensiva rispetto ai fatti denunciati dall’indagata, piuttosto che a chiarire le modalità della condotta tenuta da quest’ultima.

2. Avverso il suddetto decreto, ricorre per cassazione il difensore del S., deducendo il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Il ricorrente eccepisce che costituisce mera illazione l’affermazione del motivo dell’ininfluenza delle indagini suppletive, posto che il P.M. procedente per i fatti denunciati dalla V.d.S. nei confronti del S. aveva manifestato l’opportunità di una sua riunione con quello in esame, così evidenziando la interconnessione tra le due indagini e che, pertanto, i testi indicati in sede opposizione era testimoni dell’intera vicenda. Per di più, il S. aveva chiesto di essere interrogato in quel procedimento, ragion per cui l’opposizione non aveva alcuna funzione "difensiva", come si sostiene nel decreto impugnato.

Inoltre, il G.i.p. avrebbe dato per scontata – senza alcun elemento probatorio – la tesi dell’indagata, valutando l’infondatezza della notitia criminis.

Con memoria depositata il 9 giugno 2011, il difensore dell’indagata ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.

2. L’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero legittima l’intervento della persona offesa dal reato nel procedimento – e quindi impone di instaurare il contraddittorio assicurato dal rito camerale – allorchè contenga gli elementi tassativamente previsti dall’art. 410 c.p.p., comma 1, consistenti nella indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive rispetto a quelle svolte dal Pubblico ministero e dei relativi elementi di prova, che devono caratterizzarsi per specificità e pertinenza.

La disciplina dettata dall’art. 410 c.p.p. ha invero introdotto un meccanismo idoneo ad impedire istanze di prosecuzione delle indagini pretestuose o dilatorie, fornendo in tali ipotesi al giudice lo strumento per adottare immediatamente il decreto di archiviazione.

Quando, invece, le indagini siano pertinenti e specifiche il giudice non può impedire l’instaurazione del contraddicono.

Il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, pertanto, oltre agli aspetti strettamente formali (quali la tempestività e la ritualità dell’opposizione, nonchè la legittimazione del proponente), soltanto la pertinenza e la specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonchè, ovviamente, il loro carattere "suppletivo" rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dovendosi ritenere preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata all’esito dell’udienza camerale.

La valutazione sulle caratteristiche indicate, che rendono inammissibile l’opposizione, è naturalmente riservata al giudice di merito che deve adeguatamente motivare il suo convincimento sulla aspecificità, superfluità, pretestuosità, ecc. delle investigazioni richieste.

2. Venendo al caso in esame, premesso che la valutazione compiuta dal Giudice delle indagini preliminari sulla infondatezza della notizia di reato non è sindacabile dal giudice di legittimità, e pertanto non sono ammissibili in questa sede le relative censure, deve ritenersi che il provvedimento che ha deciso sull’opposizione si è conformato ai principi indicati.

Il Giudice ha correttamente effettuato un giudizio di pertinenza degli atti di indagine richiesti, evidenziando la superfluità della richiesta di assunzione di informazioni dalle persone indicate e la non incidenza di esse sul quadro probatorio già acquisito, senza formulare alcun giudizio prognostico circa l’esito delle investigazioni, limitandosi a chiarire che l’investigazione richiesta non avrebbe apportato alcun concreto contributo per la verifica dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, mirando piuttosto a fornire una tesi difensiva rispetto agli episodi denunciati dalla moglie oggetto di altro procedimento.

Si tratta di una valutazione immune da vizi logici o giuridici, testualmente rilevabili e come tali incensurabili in sede di scrutinio di legittimità.

Infatti, come si evince dal tenore del provvedimento, la condotta posta in essere dall’indagata risultava priva di rilevanza penale così come riferita dallo stesso denunciante. Pertanto, deve convenirsi con il giudizio di superfluità dell’audizione di "persone informate sui fatti oggetto della denuncia", posto che una investigazione con tale oggetto non avrebbe apportato alcun elemento "nuovo" rispetto a quanto già acquisito.

Quindi, quando, come nella specie, l’opposizione prospetta meramente temi di indagine ininfluenti per scoprire quanto invece sia già noto, essa è inammissibile per l’oggetto, perchè la persona offesa in realtà interloquisce sulla valutazione d’infondatezza per se stessa della notizia di reato (Sez. 4, n. 25575 del 23/04/2008, Muscogiuri, Rv. 240847). E dunque l’instaurazione del contraddittorio non serve a consentire un impulso alle indagini, bensì ad indirizzare la discrezionalità non vincolata del giudice.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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