Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1213 Padroni e committenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva del 29 giugno 2000 il Tribunale di Velletri condannò il condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) e la società GM Elettronica Sistemi di Gestione, proprietaria di un appartamento con terrazza a livello all’ultimo piano del fabbricato, al risarcimento dei danni subiti da D.R. R. e M.G. a causa di infiltrazioni di acqua verificatesi nel sottostante loro appartamento; affermò il diritto della società e del condominio a rivalersi nei confronti di Sc.Al., S.R., P.I. e S.A., eredi dell’ing. S.M., il quale aveva diretto i lavori compiuti dalla società Edilizia di Cardamone e G. Olivandese nella terrazza suddetta per la sua impermeabilizzazione. Con sentenza definitiva del 24 aprile 2001 il Tribunale condannò la società GM e il condominio a eseguire le opere indicate come necessarie dal consulente tecnico di ufficio e a pagare fino al loro completamento la somma di L. 600.000 mensili a D.R.R. e M.G..

Adita dai soccombenti, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27 ottobre 2004, ha confermato le pronunce di primo grado, salvo limitare alla sola società GM la condanna al pagamento di L. 4.000.000, come risarcimento del danno derivante dalla presenza di ruggine sul pavimento della terrazza di D.R.R. e M.G..

Sc.Al., S.R., P.I. e S.A. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. Si sono costituiti con controricorsi sia D.R. R. e M.G., sia la società GM Elettronica Sistemi di Gestione, sia il condominio, questi ultimi formulando a loro volta, rispettivamente, sei e quattro motivi di impugnazione in via incidentale. Non ha svolto attività difensive in questa sede la società Edilizia di Cardamone e G. Olivandese.

Motivi della decisione

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le tre impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

I motivi addotti a sostegno di ognuno dei ricorsi attengono per lo più ad accertamenti prettamente di fatto e ad apprezzamenti eminentemente di merito, che sono insindacabili in questa sede, salvo che sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata risulta immune, poichè la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, basate su un puntuale esame e un’approfondita valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, le cui conclusioni sono state argomentatamente recepite dal giudice a quo. Ciò vale, in particolare, per l’affermazione della responsabilità dei soggetti ai quali essa è stata attribuita, in quanto autori di comportamenti commissivi e omissivi aventi diretto nesso causale con i danni subiti da d.R.R. e M.G.: responsabilità che ognuno dei ricorrenti pretende di addossare esclusivamente agli altri (oppure all’impresa esecutrice dei lavori), ma che correttamente è stata accollata a tutti, in base al rilievo che all’impermeabilizzazione del terrazzo erano tenuti, per il disposto dell’art. 1126 c.c., sia la società GM sia il condominio, mentre l’operato dell’appaltatrice era risultato conforme alle regole dell’arte e le cause determinanti delle infiltrazioni erano consistite nella mancata sostituzione di uno "stangone" di travertino, impedita dal direttore dei lavori in seguito a un grave errore tecnico, che aveva comportato l’incompletezza dell’opera, il cui compimento peraltro era rimasto bloccato anche per iniziativa della società GM, senza che poi il condominio ne deliberasse la prosecuzione, con conseguente definitivo recesso dal rapporto dell’impresa incaricata.

Del pari congruamente motivate sono altresì le valutazioni, pure criticate da tutti i ricorrenti, effettuate nella sentenza impugnata in ordine ai danni subiti da D.R.R. e M. G.. La Corte d’appello ha giustificato la decisione sul punto richiamando l’esito delle indagini svolte in proposito dal consulente tecnico di ufficio e aderendo alle liquidazioni proposte nella relazione peritale, relativamente sia all’impossibilità di normale fruizione della porzione dell’appartamento sottostante al terrazzo interessata dalle infiltrazioni, sia alle riparazioni occorrenti per gli arredi: liquidazioni che ha giudicato congrue, anche alla luce delle nozioni di comune esperienza circa i prezzi di mercato mediamente praticati.

Come per l’individuazione dei responsabili, così anche per la quantificazione dei danni, le pur diffuse contestazioni dei ricorrenti non possono dunque costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, data la constatata esistenza, sufficienza e non contraddittorietà della motivazione da cui sui punti di cui si tratta essa è sorretta.

Le ulteriori censure rivolte alla sentenza impugnata non possono avere ingresso in questa sede, poichè concernono questioni (come l’inclusione o non nell’appalto delle opere di verniciatura della ringhiera, come l’utilizzazione di materiali inadatti per l’esecuzione dei lavori e come la provenienza da un altro appartamento di alcune delle immissioni di umidità) che non sono state affrontate dalla Corte d’appello, nè i ricorrenti deducono con precisione se, in che termini e con quali modalità le avessero in ipotesi prospettate nel giudizio a quo.

Da disattendere, infine, è anche la doglianza della società GM relativa alla propria condanna al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado a D.R.R. e M.G., pur se era stato accolto il solo motivo di gravame riguardante i danni derivati dalla ruggine. La censura non è fondata, poichè la pronuncia di cui si tratta risulta conforme al principio secondo cui il regolamento delle spese deve seguire il criterio della soccombenza complessiva, indipendentemente dall’esito dei singoli gradi di giudizio.

I ricorsi vengono pertanto tutti rigettati.

Le particolarità della vicenda cui la causa si riferisce costituiscono giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li igetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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