Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 02-08-2011) 22-09-2011, n. 34473 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – L’odierna ricorrente è stata condannata per avere falsificato la patente di guida internazionale, fornito false generalità in due occasioni e non avere esibito il documento di identità agli agenti di sicurezza, senza giustificato motivo. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale decisione, l’imputata ha proposto ricorso, personalmente, deducendo nullità assoluta del giudizio di secondo grado perchè instaurato a seguito di atto di appello proposto da difensore sfornito di legittimazione in quanto revocato e senza che gli sia mai stato neppure notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello.

Nella illustrazione difensiva, tale successione di nullità si è verificata perchè, in data 8.9.09, presso la cancelleria del Tribunale di Genova era stata depositata una nuova nomina di difensore di fiducia con revoca del precedente e nuova elezione di domicilio. Di ciò non è stato tenuto conto nè nella notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado nè nella citazione dell’imputato per il giudizio di appello, forse anche a causa della quasi completa omonimia dei difensori di cui trattasi. Ed infatti, l’iniziale avv. Antonio Gugliotta del Foro di Roma (con studio in Roma circ.ne Trionfale 77) è stato revocato a favore dell’avv. Antonino Gugliotta del Foro di Messina (con studio in via G. Antonelli 4).

Peraltro, il primo avvocato (Antonino Gugliotta) ignorando la revoca, nel ricevere l’avviso di deposito dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, aveva diligentemente proposto l’appello che però era stato celebrato senza una corretta instaurazione del contraddittorio.

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, a ff. 4 e 5 del fascicolo del P.M. che, in data 7.8.06, la ricorrente nominò difensore di fiducia l’avv. Antonio Gugliotta del Foro Roma (circ.ne Trionfale 77), presso cui elesse domicilio.

Nel corso del giudizio di primo grado, sebbene regolarmente citato, l’avv. Gugliotta non comparve mai sino a quando – in data dell’8.9.09 (f. 25 fase. Trib.) – venne depositata da parte dell’avv. Antonino Gugliotta (del Foro Messina) la nomina dell’imputata a favore di quest’ultimo, l’elezione di domicilio presso il suo studio (in via G. Antonelli 4 Roma) e la revoca di precedenti nomine e/o elezioni di domicilio.

Detto difensore, nel depositare la nomina, chiese (causa concomitanti impegni professionali) un rinvio dell’udienza prevista per il 18.9.09.

Il giudice accolse rinviando al 30.10.09 e dandone avviso.

Per l’udienza del 30.10.09, nuovamente, l’avv. Antonino Gugliotta fece istanza di rinvio (motivata da sua indisposizione fisica) ed il giudice rinviò al 9.12.09.

Dal verbale di udienza del 9.12.09 (che è stata anche l’ultima) risulta la presenza dell’avv. Gugliotta Antonio del Foro di Roma, che conclude.

Sebbene dal fascicolo trasmesso non risulti copia dell’estratto contumaciale, stante la contumacia dell’imputata, è indubitabile che essa sia stata notificata. Assume la ricorrente che la notifica avvenne presso lo studio dell’avv. Antonio Gugliotta.

Certo è, poi, che l’atto di appello è stato redatto e depositato sempre da tale ultimo legale e che gli avvisi per l’udienza di secondo grado sono stati notificati all’imputata come domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio Gugliotta.

Gli aspetti singolari e le perplessità per la concatenazione di "coincidenze" che la presente vicenda suscita sono del tutto irrilevanti a fronte del dato obiettivo che, malgrado la chiara diversa volontà espressa dall’imputata con l’atto depositato l’8.9.09, il giudizio di secondo grado si è incardinato in modo non corretto, sia perchè l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado non è stato notificato all’imputato presso il domicilio del nuovo difensore, sia perchè, poi, l’atto di appello è stato proposto da difensore non legittimato, sia, infine, perchè gli avvisi (all’imputata ed ai difensore) per il giudizio di appello sono stati predisposti continuando a tenersi conto solo dell’avv. Antonio Gugliotta con studio in circ.ne Trionfale 77, Roma.

Tutto ciò da luogo ad una chiara violazione di legge ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. che va emendata annullando senza rinvio la decisione qui impugnata e disponendosi la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per la regolare notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.; annulla senza rinvio la sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per la regolare notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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