Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-01-2012, n. 1208 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 2305 del 2007, depositata il 20 novembre 2007, rigettava l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 3484 del 22 novembre 2004, con la quale era stata accolta la domanda proposta da L.C..

Quest’ultima aveva adito il giudice di primo grado premettendo di essere titolare di pensione SO erogata dall’INPS e che quest’ultimo con nota del 29 settembre 1998 aveva chiesto la restituzione dell’importo di L. 62.235.250 per ratei di pensione percepiti indebitamente. Ritenuto di non dover corrispondere nulla ed eccepita la prescrizione del credito, la L. chiedeva che fosse dichiarata l’illegittimità del provvedimento dell’INPS con il quale veniva chiesta la restituzione delle predette somme, con condanna alla restituzione di quanto già trattenuto per il medesimo titolo. Il Tribunale accoglieva la domanda.

2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS prospettando due motivi di impugnazione.

3. Resiste la L. con controricorso. La stessa ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso l’INPS prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi da 7 a 10 ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Le suddette disposizioni prevedono:

"7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 Euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 Euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell’INPS. Il recupero dell’indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo".

Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe dato delle suddette disposizioni, in relazione agli indebiti in corso di recupero in applicazione della L. n. 662 del 1996, un’interpretazione contrastante con le statuizioni della sentenza Cass., S.U, n. 4809 del 2005.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

qualora all’entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, sia in corso da parte dell’INPS, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260, e segg., il recupero di un indebito pensionistico per periodi antecedenti al 1 gennaio 1995, e quindi per un importo sul quale è stata effettuata la detrazione di un quarto della citata L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 261, se il pensionato interessato ha percepito nell’anno 2000 redditi superiori a quanto previsto dalla citata L. n. 448 del 2001, art. 37, comma 7, se la ripetizione della somma residua al 31 dicembre 2001, debba essere effettuata previa detrazione di un ulteriore quarto dell’importo.

1.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Cass. S.U. n. 4809 del 2005 ha affermato che la L. n. 448 del 2001, non si applica agli indebiti formatisi anteriormente al primo gennaio 1996, se il titolare godeva di redditi, per l’anno 1995, inferiori ai sedici milioni.

Se invece si accerta che, a norma della legge del 1996, l’indebito era recuperabile perchè il titolare godeva nel 1995 di redditi superiori a sedici milioni, si dovrà ulteriormente verificare la ripetibilità alla luce della legge del 2001.

In tal caso operano entrambe le discipline: la legge del 1996 esplica la sua efficacia, essendosi in base ad essa verificato che l’indebito era ripetibile (nella misura di tre quarti), ma opera anche la legge del 2001, dovendosi ulteriormente accertare se il recupero sia consentito dalla nuova disposizione, ossia se sussista il limite reddituale riferito all’anno 2000.

Nella fattispecie in esame la pronuncia della Corte d’Appello non da atto di alcun accertamento del reddito, circostanza che, invece, in ragione della suddetta giurisprudenza assume valore dirimente per la corretta applicazione della normativa in questione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), individuato nel quantum che dovrebbe essere restituito dall’INPS alla L..

Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione, avrebbe confermato la condanna dell’INPS alla restituzione di tutto l’indebito, ma nella motivazione si deduce che la sola parte di indebito sussistente e recuperato dall’INPS risulta essere quello relativo alle trattenute effettuate dal dicembre 2002 in poi.

2.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto. La mancata specificazione del dictum del giudice di primo grado in ordine all’accoglimento della domanda (illegittimità provvedimento INPS restituzione della somma di L. 62.235.250), in uno alla statuizione di rigetto dell’appello, è contraddittorio rispetto all’affermazione che il debito della L. si era ridotto a L. 11.646.996, determinando vizio della motivazione.

3. Pertanto in accoglimento del ricorso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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