Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-09-2011, n. 34505

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Almenno S. Salvatore, con sentenza in data 5-10- 2009, dichiarava estinto per remissione di querela il reato di diffamazione in danno di S.A., ascritto a F. G., sull’assunto che l’omessa comparizione in udienza della querelante costituisse remissione tacita di querela e la mancata comparizione dell’imputato integrasse accettazione tacita della remissione.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, invocando l’opposto orientamento delle sezioni unite di questa corte (n. 46088/2008) sul primo aspetto e chiedendo l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ infatti jus receptum che "non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela" (Cass. 44709/2009 nel solco della sentenza delle sezioni unite citata dal ricorrente).

L’opposto orientamento condiviso dal primo giudice è del resto contrastato dallo stesso tenore letterale dell’art. 152 c.p., alla stregua del quale soltanto la remissione extraprocessuale (quale non è la mancata comparizione al processo) può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre, laddove il legislatore ha inteso collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della persona offesa, lo ha statuito in modo espresso ( D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace, ma non applicabile nel caso di specie).

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice a quo.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Giudice di Pace di Almenno S. Salvatore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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