Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-01-2012, n. 1207 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 63 del 2007, depositata il 6 marzo 2007, rigettava l’impugnazione proposta da C.A.G., nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 285 del 2003, nel cui circondario vi è il Comune di Arzignano, ove veniva eletto domicilio dalla ricorrente.

2. Con processo verbale di accertamento del 23 novembre 2001, l’INPS aveva contestato alla medesima l’omesso versamento contributivo, oltre alle somme aggiuntive, per un totale di Euro 49.330,93, relativamente alle lavoratrici M.T. (per il periodo 9 giugno 1997-20 marzo 2000), P.M. (per il periodo 1 aprile 1999-23 novembre 2001), Ce.Pa. (per il periodo dal 1 giugno al 23 novembre 2001), sul presupposto che le stesse avevano svolto le loro mansioni in regime di subordinazione e non quali collaboratrici coordinate e continuative, come le aveva qualificate la C..

Quest’ultima proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Vicenza, il quale accoglieva la stessa con riguardo alle posizioni della P. e della Ce.. L’opposizione veniva, invece, rigettata con riguardo alla posizione della M., ritenendo provato che le mansioni affidate alla stessa erano state svolte in regime di subordinazione. Il Tribunale compensava le spese processuali nella misura del 50 per cento.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza resa in grado di appello, sul capo relativo alla posizione della M., la C. prospettando tre motivi di ricorso.

4. Resiste l’INPS con controricorso, con il quale ha, in via preliminare, eccepita la tardi vita dell’impugnazione ex art. 325 c.p.c..

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di tardività proposta dalla resistente.

L’eccezione è fondata.

La sentenza della Corte d’Appello di Venezia è stata notificata agli avvocati costituiti nel giudizio di secondo grado il 18 maggio 2007 presso la Cancelleria della sezione lavoro della suddetta Corte d’Appello, in considerazione della circostanza che i difensori dell’appellante non avevano eletto domicilio a Venezia ma in Arzignano (VI).

Si tratta di notificazione idonea a fare decorrere il termine breve di ricorso.

Nella sentenza d’appello si rileva che C.A. G., titolare dell’omonima ditta, veniva rapp. e difesa, giusto mandato a margine dell’atto di appello, dagli avv.ti Raffaele Boccia e Angelo Carbone, con domicilio eletto in Arzignano, c.so Matteotti n. 4, presso studio Cisco rag. Rossella.

In realtà, nel giudizio di secondo grado, i procuratori della C. avrebbero dovuto, per legge, eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, in Venezia, e cioè nel luogo in cui aveva sede l’ufficio giudiziario presso il quale era in corso il processo. In mancanza di ciò, doveva necessariamente intendersi che gli stessi avessero eletto domicilio presso la Cancelleria di detto Giudice.

La S.C. (Cass., n. 19001 del 2010, n. 2952 del 2000) ha affermato che "quando il ricorso per cassazione deve essere notificato al procuratore costituito (ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1) e non risulta che questi, nel giudizio davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, abbia provveduto all’elezione di domicilio prescritta dal R.D. n. 37 del 1934, art. 82, il luogo della notificazione medesima va fissato nella cancelleria del predetto giudice presso la quale quel domicilio si presume eletto a norma dell’art. 82, comma 2" e che ai sensi dell’art. 82, il procuratore che eserciti il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori dalla circoscrizione del Tribunale cui il professionista è assegnato e che non abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria investita della controversia, si considera oggettivamente domiciliato presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria ove, pertanto, è ritualmente effettuata, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, la notifica dell’atto di impugnazione.

E’ stato, altresì, precisato (Cass., n. 11678 del 2005), che ai sensi dell’art. 82 cit., applicabile anche dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice di rito ed anche nelle controversie di lavoro, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio – all’atto di costituirsi in giudizio – nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo sia ai fini della notifica della sentenza al procuratore medesimo idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione (restando a tal fine irrilevante altra successiva notifica eventualmente eseguita presso l’effettivo domicilio del procuratore) sia ai fini della notifica dell’impugnazione.

Pertanto, nella specie, il ricorso notificato mediante spedizione a mezzo del servizio postale il 7 febbraio 2008, è inammissibile in quanto l’impugnazione è intervenuta dopo il decorso del termine breve.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 30,00 per esborsi, Euro duemila per onorari, con accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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