Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-09-2011, n. 34461

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di L.M. nei confronti del provvedimento di custodia cautelare in carcere disposto per i reati di cui agli artt. 624, 625, 56, 624 e 625 cod. pen..

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Deduce violazione di legge in ordine alla resa motivazione per relationem del provvedimento impugnato che, limitandosi per di più a statuire sul solo profilo cautelare, nessun elemento avrebbe indicato a sostegno della scelta di condividere le determinazioni del Gip di Avellino, così esorbitando dai limiti in cui è consentita una tale motivazione; non è stata compiuta una esaustiva analisi delle esigenze cautelari essendosi il Tribunale del riesame limitato ad ancorare il suo giudizio solo ed esclusivamente a valutazioni prognostiche basate sulla condotta del prevenuto e ad elementi bagatellari che hanno portato a definire "trasgressiva" , senza spiegazione, la condotta del prevenuto; non si è tenuto conto che il L. ha confessato l’accaduto e dunque le esigenze cautelari avrebbero dovuto essere ritenute quanto meno attenuate, rendendo adeguata e proporzionata una misura meno gravosa; lamenta ancora che la scarna motivazione del Tribunale non ha fornito risposta alle considerazioni svolte al riguardo dalla difesa che aveva rappresentato l’avvenuto risarcimento del danno nei confronti del proprietario dell’autovettura danneggiata e la piena ammissione di responsabilità da parte del prevenuto.

Con successiva memoria si insiste nei proposti motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Rileva infatti il Collegio che il provvedimento impugnato contiene congrua motivazione sia in punto di sussistenza dei gravi indizi che in punto di sussistenza ed adeguatezza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha richiamato i fatti essenziali ai fini delle rese valutazioni sottolineando che le modalità del fatto, il furto di un escavatore, l’uso dello stesso per chiudere il traffico stradale, rimuovere un’auto parcheggiata e sfondare l’istituto di credito che si intendeva danneggiare, indicano una propensione al delitto e una pericolosità dell’indagato, che, unitamente all’esistenza di un precedente specifico, rendevano concreto il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie; anche in punto di adeguatezza della misura è stato correttamente rilevato che la rocambolesca attività posta in essere dal L. era indicativa di una personalità estremamente trasgressiva che solo con la custodia in carcere poteva essere contenuta.

In punto di gravi indizi è stato sottolineato che l’imputato era stato sorpreso in flagrante ed aveva reso peraltro piena confessione.

Le censure svolte con il presente ricorso non colgono dunque nel segno atteso che il richiamo alla motivazione fornita dal Gip è stato corroborato dalla precisa indicazione degli elementi in base ai quali la valutazione veniva condivisa, senza che la sintesi con la quale il Tribunale di Napoli ha espresso la propria valutazione sia andata a detrimento della completezza e adeguatezza di valutazione che è richiesta al Tribunale del riesame.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria, al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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