Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-09-2011, n. 34460 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 ottobre 2010 n. 1682/10 la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, rigettava il ricorso proposta da D. R. avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2009.

Avverso la predetta sentenza il D. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) Errore di fatto perchè la Terza Sezione della Cassazione sarebbe incorsa in una svista ed in errore percettivo quanto alla documentazione relativa alla notifica del decreto che dispone il giudizio, emesso in data 1 dicembre 2004 dal GUP del Tribunale di Alessandria, ed effettuata dall’Ufficiale Giudiziario a mezzo del servizio postale; notifica asseritamente inesistente per la mancanza assoluta di tutte le formalità prescritte dalla legge per tale modalità di notifica: in particolare, la Suprema Corte non si sarebbe avveduta che l’avviso di ricevimento "è totalmente in bianco nella parte che va compilata dall’agente postale per la registrazione delle formalità compiute" (così si legge testualmente nel ricorso); 2) ancora errore di fatto, per non essersi la Corte di Cassazione avveduta che il plico era stato restituito per compiuta giacenza, pur dopo un brevissimo periodo di deposito presso l’ufficio postale di Termoli; 3) errore di fatto per non avere la Corte rilevato la mancanza di qualsiasi prova della notifica al D. dell’avviso della fissazione dell’udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.; 4) errore di fatto per non aver percepito il Collegio giudicante all’udienza del 28 ottobre 2010 dinanzi alla Terza Sezione della Corte di Cassazione che non era presente alcun difensore per il D..

Come precisato all’odierna udienza – e di ciò è stato dato atto a verbale – questa Corte ha ravvisato l’opportunità di richiedere all’ufficio di merito atti concernenti la reperibilità del D. all’epoca delle notifiche oggetto del proposto ricorso straordinario; la documentazione qui pervenuta a mezzo fax è stata posta a disposizione del difensore – presente in udienza – e del P.G. i quali, dopo averla esaminata entro il termine richiesto ed all’uopo concesso dal Collegio, hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe.

Motivi della decisione

Per come si rileva dagli atti a disposizione di questa Corte, il D. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino sopra indicata, deducendo, tra l’altro, talune censure in rito che possono così sintetizzarsi:

a) l’avviso di fissazione dell’udienza davanti al G.i.p. ed il decreto di tale giudice che disponeva il giudizio non gli erano stati notificati: in particolare, il secondo, dell’1.12.2004, era stato spedito per posta il 28.2.2005 a (OMISSIS) dove non abitava nè aveva residenza, per cui il relativo plico non era stato consegnato nè ritirato da alcuno: dal certificato rilasciato dal Comune di Termoli risultava che solo il 6.9.2005 aveva iniziato a risiedere in tale Comune, essendosi trasferito il (OMISSIS) in quello di (OMISSIS); b) egli dal (OMISSIS) abitava nel Comune di (OMISSIS), pur non avendovi la formale residenza anagrafica, e prima nel Comune di Lavagna, in via (OMISSIS), come risultante dal certificato anagrafico; c) l’avviso di ricevimento non era stato compilato e sottoscritto dal portalettere nella parte concernente la mancata consegna del plico; d) era inesistente l’avviso di fissazione dell’udienza davanti al G.i.p. per la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso ex art. 625 bis c.p.p., ritenne infondate tali eccezioni in rito così testualmente argomentando: "Rileva questa Corte che le eccepite nullità di cui ai punti da a) a d) del ricorso non appaiono fondate. Infatti, pur essendo di carattere assoluto, è significativo che non siano state eccepite in appello: ma, a parte ciò, dagli atti processuali le notifiche risultano effettuate ritualmente, e le affermazioni relative alle effettive residenze sono sfornite di prova, dovendosi ritenere che le iscrizioni anagrafiche siano successive agli effettivi trasferimenti, altrimenti non si spiegherebbe donde siano stati tratti i relativi indirizzi".

Per consolidato, ed assolutamente condivisibile, orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa. Deve dunque escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione. Presupposto essenziale ai fini della deducibilità con ricorso ex art. 625 bis c.p.p. è che l’errore materiale o di fatto sia contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, consistendo in una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, commessi nel giudizio di legittimità (v., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 16103 del 27/03/2002 Cc. – dep. 30/04/2002 – Rv. 221280). E’ pertanto escluso che possa trattarsi di errore commesso nel giudizio di merito, già dedotto come causa di un errore di diritto nei motivi di ricorso per cassazione e valutato per i suoi effetti giuridici nel giudizio di legittimità, essendone preclusa l’ulteriore deduzione con ricorso straordinario in vista di una nuova e diversa valutazione, che equivarrebbe a un’inammissibile giudizio di revisione della sentenza: cfr., proprio in tema di denunciate irregolarità nella procedura di notifica nel giudizio di merito, Sez. 3, n. 35509 del 21/06/2007 Cc. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237514, secondo cui "ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa, per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione.

(Nella specie il ricorrente lamentava l’omessa considerazione di irregolarità verificatesi all’interno della procedura di notifica del decreto di citazione in grado d’appello)".

Nel caso in esame, come detto, il presunto errore, oggetto del proposto ricorso straordinario, consisterebbe sostanzialmente in un (asserito) errore di percezione di atti e documenti da parte della Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione laddove è stata esclusa la sussistenza di una violazione di legge, concernente la procedura di notificazione, che era stata denunciata dal D. come verificatasi nel giudizio di merito.

Orbene, sic stantibus rebus, potrebbe già ritenersi che, sulle eccezioni dedotte dal D., vi è stata comunque una valutazione ad opera della Corte, nella parte in cui la Corte stessa, valorizzando quella che ha individuato quale residenza effettiva rispetto alle iscrizioni anagrafiche, ha ritenuto regolare la procedura di notificazione seguita per la notifica dell’atto al D. (con il ricorso il D. aveva fatto leva appunto su un certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Termoli). Ma vi è un’ulteriore considerazione che assume valore assorbente e tranciante. Ed invero, pur se si volesse ipotizzare la configurabilità di un errore di percezione da parte della Terza Sezione nell’esame di qualche documento – volendo a tal fine attribuire pregnante rilievo alla sinteticità della motivazione addotta ed alla mancata indicazione di tutti gli specifici documenti valutati – mette conto sottolineare che gli atti acquisiti da questo Ufficio consentono di ritenere che la Terza Sezione Penale ha, cognita causa, certamente espresso una ben precisa valutazione (a nulla rilevando se esatta o meno, quanto alla ritenuta ritualità della procedura di notificazione a mezzo del servizio postale, non rientrando l’eventuale error iuris nel concetto di errore di fatto ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p.) laddove ha ritenuto di poter individuare la residenza effettiva del D. rispetto al certificato anagrafico. Risulta infatti che proprio in Termoli i Carabinieri di tale Comune – a seguito di informativa dei Carabinieri di Lavagna i quali avevano indicato il D. come reperibile in via (OMISSIS) – notificarono al D. un atto, e cioè l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (mediante consegna di copia dell’atto al "medesimo"), in data 13 febbraio 2004, vale a dire all’epoca in cui, sulla scorta delle indicazioni desumibili dal certificato di residenza rilasciato dall’ufficiale di anagrafe del Comune di Termoli, evocato e prodotto dalla difesa del D., quest’ultimo non avrebbe dovuto invece risiedere in tale Comune: in detto certificato – rilasciato il 21 dicembre 2009 – risulta annotato che il D. "E’ RESIDENTE IN QUESTO COMUNE SIN DAL 06-09-2005". E’ dunque ragionevolmente presumibile che a far data dal 6/9/2005 (appunto, come indicato nel certificato anagrafico) fu solo formalizzata in Termoli, anche dal punto di vista anagrafico (come confermato dalla notifica al D. dell’estratto contumaciale, effettuata nella stessa via (OMISSIS) a mani della sorella convivente), una residenza in realtà effettiva già da epoca precedente, cosi come ritenuto dalla Terza Sezione Penale di questa Corte con la sentenza oggetto del ricorso ex art. 625 bis c.p.p..

Quanto poi alla mancata presenza del difensore del D. all’udienza del 28 ottobre 2010 dinanzi alla Terza Sezione penale di questa Corte, trattasi di circostanza processualmente irrilevante posto che dagli atti si rileva che per quell’udienza ebbero rituale e tempestivo avviso sia l’imputato personalmente – in quanto assistito da difensore di ufficio perchè privo di difensore di fiducia cassazionista – sia il difensore di ufficio (avv. Andrea Provini): la mancata comparizione di quest’ultimo all’udienza è da ricondursi evidentemente ad una libera scelta del difensore stesso.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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