Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-10-2011, n. 5504 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellato aveva impugnato in prime cure la nonammissione al corsoconcorso per il passaggio dall’area B1B2B3 a C1, perché non era in possesso né del diploma di laurea né dell’anzianità minima nella posizione economica di appartenenza (cinque anni) previsti dall’art. 2 del bando.

Con il presente gravame l’Agenzia delle Entrate appella la sentenza del TAR Veneto con cui sono stati annullati l’esclusione ed il provvedimento di approvazione della graduatoria, nella parte in cui non vi figura il ricorrente; ed è quindi accertato il suo diritto all’inserimento in graduatoria con punti 61,90 nonché alla stipulazione del relativo contratto con decorrenza originaria.

L’appello è affidato ad un’unica rubrica di gravame relativo alla violazione dell’articolo 2, comma due del bando di corso concorso adottato dall’Agenzia delle Entrate in combinato disposto con il punto cinque dell’accordo sindacale del 1 agosto 2003.

Il controinteressato non si è costituito in giudizio.

Chiamata all’udienza pubblica di discussione la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è fondato.

L’Agenzia appellante assume l’erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha interpretato l’accordo raggiunto con le O.S il 1° agosto 2003, nel senso che avrebbe previsto che al corso- concorso fossero ammessi tutti i dipendenti che, al 1° gennaio 2001 fossero inquadrati nella posizione economica B3 ed avessero a suo tempo presentato istanza di partecipazione.

Al contrario l’accordo è scaturito dalla sentenza n. 194 del 16 maggio 2002 con cui la Corte Costituzionale con riferimento a progressioni interne bandite in precedenza aveva ritenuto costituzionalmente illegittime le disposizioni normative in base alle quali esse erano state indette.

L’accordo avrebbe invece avuto solo lo scopo di "costituzionalizzare" le procedure selettive in corso, disponendo l’ammissione in soprannumero — oltre che dei candidati collocatisi in posizione utile alla graduatoria redatta secondo il punteggio scaturente dalla valutazione di titoli — anche dei candidati appartenenti alla posizione economica B3 comunque collocati in essa.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, il bando non ha mai inteso modificare i requisiti previsti dal bando per i candidati B3 (possesso del diploma di laurea oppure, in mancanza, possesso del diploma di scuola media secondaria superiore unita a cinque anni di effettivo servizio della qualifica alla data del 1 gennaio 2001).

In sostanza l’accordo non poteva sanare la posizione di coloro, come l’appellato, che non aveva no ab origine i requisiti di partecipazione per il fatto di non essere in possesso né del diploma di laurea e neppure i cinque anni di effettivo servizio previsti per chi era in possesso del diploma di scuola secondaria.

L’assunto merita piena adesione per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, sotto il profilo letterale, l’accordo del 1° agosto 2003 non recava né una modifica testuale dell’articolo 2, né alcun diretto riferimento al bando di selezione. Del resto, se tale disposizione anche fosse stata esistente, si sarebbe dovuto fortemente dubitare della legittimità di un accordo sindacale che, successivamente alla scadenza del bando, intervenisse sui requisiti generali per la partecipazione alla selezione, consentendo l’ammissione in deroga alle regole originarie.

In realtà, l’Accordo faceva luogo alla creazione di un "diritto" di precedenza in favore dei titolari della posizione economica B3 rispetto ai B2 e B1 che, pur avendo i titoli di partecipazione, non riuscivano ad essere utilmente collocati in graduatoria e quindi essere ammessi al corsoconcorso per l’attribuzione dell’area superiore.

L’espressione per cui potevano essere "..ammessi tutti i dipendenti che al 1° gennaio 2001 fossero inquadrati nella posizione economica B3, che avessero a suo tempo presentato istanza di partecipazione.." non voleva quindi significare favore per chi per carenza dei requisiti non avrebbe nemmeno dovuto fare la domanda, ma invece tendeva a consentire che gli appartenenti alla predetta fascia potessero essere ammessi "…anche in soprannumero al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame finale".

Per l’ammissione alla selezione dei candidati, restavano dunque fermi i requisiti concernenti:

– il possesso, alla data del 1° gennaio 2001:

– di uno dei diplomi di laurea stabiliti;

ovvero, in difetto,

– del diploma di scuola secondaria superiore ma accompagnato da nove anni di anzianità maturata nella posizione economica B1, sette anni in B2 e cinque anni in B3 (art.2 del bando).

Deve conclusivamente rilevarsi l’erroneità dell’interpretazione del TAR delle norme dell’Accordo, che consentiva esclusivamente la collocazione in graduatoria anche in sovrannumero, del personale controinteressato in posizione B3, sempre che fosse comunque in possesso dei necessari previsti requisiti e naturalmente avesse ritualmente fatto domanda di partecipazione.

Nel caso di specie, è incontestato in primo grado che l’appellato, alla data di scadenza della selezione, non era in possesso né del diploma di laurea, né dell’anzianità minima di cinque anni richiesta per la posizione economica di appartenenza.

In conclusione, l’appellato era stato giustamente escluso dalla progressione perché, essendo privo ab origine dei requisiti richiesti, non poteva comunque beneficiare dell’accordo medesimo.

Di qui la legittimità dell’esclusione e degli altri provvedimenti impugnati in prime cure.

In tali termini l’appello è fondato e deve essere accolto e per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza di cui in epigrafe.

– 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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