Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1204 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, proposta dai congiunti di C.M., danneggiato deceduto nel sinistro stradale occorso sulla (OMISSIS) all’uscita della (OMISSIS) il (OMISSIS). mentre viaggiava quale trasportata sull’auto condotta e di proprietà del padre C. M., nei confronti del predetto e della compagnia assicuratrice designata dal F.N.G.V.S., in quanto il sinistro era stato causato da auto rimasta sconosciuta, che aveva interferito con quella guidata dal Tr. che aveva invaso la corsia percorsa da quella del C.. Il Tribunale adito affermava l’esclusiva responsabilità del conducente dell’auto non identificata, determinando il risarcimento spettante a ciascuna parte attrice. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, depositata il 20.4.09, ha aumentato l’ammontare del risarcimento riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale in favore degli odierni ricorrenti, riformando anche il capo della sentenza di primo grado che aveva compensato le spese.

2. I ricorrenti deducono, nel ricorso per cassazione, i seguenti motivi, illustrali con memoria:

2.1. "Omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", consistente nella liquidazione del danno iure successionis e chiede alla Corte:

2.1.a. "se spettino ai parenti della vittima i danni patrimoniali ture successionis nel periodo intercorrente tra l’evento e la morte del congiunto minore vittima del sinistro oggetto di causa del 18.6.1998";

2.1.b. "se il risarcimento del danno alla vittima minore d’età C.M. trasmesso iure successionis debba o meno considerarsi espressione massima per entità e intensità avendo come esito la morte e se pertanto lo stesso debba essere o meno personalizzato alla medesima vittima e non liquidato simbolicamente e con riferimento a rigidi parametri tabellari";

2.2. "Violazione di legge" e chiede alla Corte "se la corresponsione degli interessi sul danno liquidato da fatto illecito debba decorrere o meno dal giorno del fatto lesivo, cioè dal 18.6.1998". 3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

4. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata una motivazione in forma semplificata. I motivi si rivelano tutti inammissibili per inidoneità dei rispettivi momenti di sintesi e quesiti, come emerge chiaramente dal tenore degli stessi.

4.1. Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione (emporis (la sentenza è stata depositata il 20.04.09), prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata e non, come peraltro prospettato nella specie anche un errar in indicando), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in un’esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

4.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto al primo motivo, che deduce vizio motivazionale, sono stati formulali due inidonei momenti di sintesi. Questi, come da questa Corte precisato, richiedono un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v.

Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione del denunziato vizio di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470/08).

Senza contare che, anche sotto il profilo della trattazione del mezzo, esso si rivela privo di pregio, limitandosi a prospettare un’inammissibile "diversa lettura" delle risultanze processuali, congruamente correttamente apprezzate dal giudice di appello, senza precisare le ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione. Infatti, si deve ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticilà e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle risultanze di causa da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09).

4.3. Dal canto loro, i quesiti, come noto, non possono consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v.

Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma, che la Corte, leggendo il solo quesito. possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

4.4. Non si rivela, pertanto, idoneo il quesiti formulati alla fine del terzo motivo proposti nel presente ricorso, dato che non contiene idonei riferimenti in fatto, nè espone le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate (nè indica le norme violate), quanto a quelle di cui s’invoca l’applicazione, si esauriscono in enunciazioni di carattere generale ed astratto che, in quanto prive di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420).

Del resto, i quesiti di diritto non possono risolversi – come nel l’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta, ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub indice (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536).

Pertanto, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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