Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-09-2011, n. 34450 Omicidio colposo nesso causale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano con sentenza resa il 21/9/2010 su impugnazione del Pubblico Ministero e su tre successive impugnazioni delle parti civili ( Ma. e m. in proprio e quali rappresentanti della minore Ma.Yl.; B. e Ma. genitori di B.G.; Be. e ma. genitori di Be.An.) in riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto M.M. dal delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3 (fatto del (OMISSIS)) perchè il fatto non sussiste, aveva condannato il M. alla pena di anni due di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. La sentenza di appello aveva disposto la non menzione e la sospensione condizionale della pena e, individuando un concorso di colpa del M. del 30%, aveva condannato l’imputato al risarcimento del danno cagionato alle parti civili costituite, stabilendo una provvisionale di Euro 50.000,00 per i genitori delle vittime e di Euro 20.000,00 per ciascuno degli altri congiunti.

M.M. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Il ricorrente M. denunzia:

violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b); inosservanza o erronea applicazione della legge penale per avere la sentenza impugnata individuato un nesso di causalità tra la condotta di guida del M. e l’incidente mortale, secondo un automatismo che non ha considerato la sufficienza della condotta del guidatore della Clio a determinare da sola tutti gli eventi mortali e per non aver collegato ai dubbi esistenti sulla dinamica dei fatti la necessaria conseguenza della assoluzione dell’imputato; violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, contraddittorietà o manifesta ilogicità della motivazione che ha accertato senza prova la tenuta di una velocità eccessiva dell’Audi condotta dal M. e ha affermato l’esistenza di un vincolo causale tra condotta di guida dell’imputato ed evento laddove il dibattimento aveva fatto emergere la esclusiva responsabilità del conducente della utilitaria che aveva invaso la corsia, di pertinenza del mezzo condotto dal M.. La sentenza impugnata avrebbe così costruito una figura di responsabilità oggettiva e si sarebbe discostata senza motivazione dalla decisione di primo grado.

Da ultimo il ricorrente dichiara di volersi avvalere della prescrizione ove essa intervenga nelle more.

Questa Corte rileva anzitutto che la prescrizione applicabile nel caso concreto è quella più favorevole all’imputato secondo il testo dell’art. 157 c.p., precedente la novella del L. 5 dicembre 2005, n. 251 e secondo la prescrizione della L. n. 251 del 2005, art. 10 appena ora menzionata. Il termine di tale prescrizione ( art. 157 c.p., comma 1, n. 2) va a consumarsi il 20/3/2019 e dunque la dichiarazione del ricorrente di volersi avvalere, ove del caso, della maturata prescrizione del reato addebitato, non ha attuale possibilità di utilizzo.

All’udienza pubblica del 12/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

L’imputato era stato chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3, per aver cagionato, a seguito di sinistro stradale, la morte di Be.An., B. G., Me.Mi., C.L. e M. M. portando la vettura da lui guidata a collisione con quella sulla quale viaggiavano le vittime.

La Corte di Appello accertato il nesso di causalità materiale tra il decesso degli occupanti della Renault Clio e il violentissimo urto con la vettura condotta dall’imputato, accertata la violazione da parte del M. della specifica norma cautelare impositiva di uno specifico limite di velocità e della generica norma cautelare impositiva di una condotta di guida adeguata alla conformazione della strada, alle condizioni di luce esistente alla presenza di altri veicoli sulla sede stradale a doppio senso di marcia, individuava la conseguente esistenza di una responsabilità colposa almeno concorrente del M.. La corte escludeva la doverosità di una valutazione circa le conseguenze in termini di possibilità di sopravvivenza delle vittime, quali si sarebbero verificate in caso di osservanza delle norme cautelari ritenute violate ed affermava un principio di aumento del rischio determinato dalle violazioni delle norme cautelari. La sentenza riconosceva una maggiore incidenza causale della condotta del conducente della utilitaria nella determinazione dello scontro seguito ad una frenata della Clio con conseguente perdita di controllo del mezzo e invasione della corsia sulla quale viaggiava l’Audi 8 condotta dal M.. La sentenza di appello oltre a sottolineare la "sconsiderata condotta di guida del giovane conducente della utilitaria", evidenziava una colpa ulteriore del M. che non avrebbe neppure percepito la manovra di emergenza posta in essere dal guidatore della vettura Y10 che lo precedeva e che aveva tempestivamente individuato il pericolo costituito dalla Clio evitando la collisione, ma seguendo nello specchio retrovisore il successivo impatto tra Clio (con le vittime a bordo) e Audi (condotta dall’imputato M.).

Questa Corte ha condivisibilmente affermato (Cass. Pen. Sez. 4, 26/6/2007 n. 24898) che in materia di incidenti da circolazione stradale l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza, non può di per sè far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, nesso che deve essere comunque provato e che deve essere escluso ove sia dimostrato che l’incidente mortale si sarebbe comunque determinato a prescindere dal comportamento trasgressivo del imputato. Tale principio ha efficacia tanto più vincolante ove si consideri che nella specie il giudice di merito affermò un forte contributo causale della condotta del guidatore antagonista (egli stesso deceduto nell’occorso) che, per cause ignote, perse il controllo del veicolo da lui condotto, e invase la corsia di percorrenza della vettura condotta dall’odierno ricorrente peraltro all’esito di una accertata traiettoria anomala, percepita per tempo dal conducente di altra vettura che precedeva quella dell’imputato, ma non dall’imputato medesimo. Il rapporto di causalità tra la condotta di guida dell’imputato e la collisione mortale è costruito nella motivazione impugnata con l’impiego di congetture relative alla possibilità che una minore velocità della vettura dell’imputato avrebbe posticipato l’urto e avrebbe lasciato un esiguo margine di salvezza per uno o più di uno degli occupanti della utilitaria invece tutti deceduti. L’assunto è ipotetico, privo di qualsiasi dimostrazione e di riscontri obbiettivi e il suo utilizzo si traduce in una violazione delle regole relative all’accertamento della causalità materiale dell’evento e della stessa causalità della colpa. La sentenza impugnata accerta una causalità dell’evento addebitabile a responsabilità del conducente della Clio ma ricava poi la causalità della condotta dell’imputato dal solo fatto del suo coinvolgimento nell’incidente, senza migliore dimostrazione della incidenza determinante anche solo parziale o anche solo minima della condotta di guida dell’imputato nella produzione della collisione. La sentenza impugnata deve essere annullata per consentire un nuovo esame con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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