Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 22-09-2011, n. 34504 Imputato residente all’estero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale V.M. è stato condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni alle PPCC perchè riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 594 c.p. per avere pronunziato frasi offensive all’indirizzo di alcuni VV.UU., che gli stavano contestando un’infrazione al CdS..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce:

1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti; l’imputato, residente nelle (OMISSIS) non ha ricevuto avviso ex art. 169 c.p.p.. Il plico è stato restituito all’Ufficio senza alcun avviso di ricevimento. Non si poteva quindi attivare la procedura ex artt. 157 e 159 c.p.p., ma dovevano essere disposte nuove ricerche e, in caso di esito negativo, doveva essere emesso decreto di irreperibilità;

2) violazione di legge (D.Lgs.Lgt. n. 288 del 19454, art. 4) V. ha reagito ad atti arbitrari di PPUU. Egli è gravemente invalido ed è autorizzato a parcheggiare in appositi spazi riservati. In caso di indisponibilità, può parcheggiare negli spazi per gli automobilisti non portatori di handicap e, se anche questi sono occupati, anche in divieto di sosta.

La pretesa violazione del C.d.S., pertanto, non sussisteva, e quindi, la reazione verbale dell’imputato deve ritenersi conseguente ad atto arbitrario del PU, quantomeno dal punto di vista putativo e, come tale, scriminata.

Motivi della decisione

La prima censura è fondata. La seconda resta assorbita.

E’ rituale la notificazione eseguita a mani del difensore allorchè la raccomandata spedita all’imputato dimorante all’estero ai sensi dell’art. 169 c.p.p. venga dallo stesso rifiutata e l’ufficiale postale straniero abbia provveduto alla sua restituzione barrando sul modulo la relativa voce pre-stampata e apponendovi la data e la sottoscrizione (ASN 2OO939685-RV 244705).

Tale non è tuttavia il caso in scrutinio, posto che, dall’esame degli atti, la cartolina e il plico risultano restituiti con annotazione non comprensibile.

E allora si deve convenire con quella pronunzia (ASN 200533658-RV 232336) per la quale, in tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero, qualora lo stesso non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169 c.p.p., l’AG procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p., al fine della declaratoria di irreperibilità dell’imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto (art. 157 c.p.p., comma 5); ne deriva che, in tal caso, è illegittima la consegna degli atti al difensore, secondo il disposto di cui all’art. 169, comma 1, ultima parte, in quanto tale procedura presuppone che l’elezione di domicilio sia insufficiente o non sia stata effettuata e, quindi, presuppone, pur sempre, l’avvenuta ricezione della suddetta raccomandata.

Conseguentemente, entrambe le sentenze di merito vanno annullate, con rinvio al GdP di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio al giudice di pace di Firenze per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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