Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 22-09-2011, n. 34521 Motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 21-10-2010 il Tribunale del Riesame di Catanzaro, a seguito di annullamento con rinvio della prima sezione di questa corte, limitatamente all’omicidio di Fa. e C. e ai reati connessi in materia di armi, confermava l’ordinanza in data 2-7- 2009 con la quale il Gip di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare custodiale nei confronti di F.F.A. in ordine a tali, e ad altri, reati.

L’annullamento con rinvio del precedente provvedimento del tribunale del riesame, era stato determinato dalla non del tutto esauriente motivazione in ordine all’attendibilità del collaboratore P., e dalla manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non era stata riconosciuta valenza probante al documento a firma del direttore della casa circondariale di Catanzaro da cui risultava che il 25-3-2002 l’altro collaboratore, Cu., che aveva dichiarato di aver partecipato all’agguato contro Fa. e C. avvenuto in tale data, era detenuto in quel carcere.

Con l’ordinanza emessa in sede di rinvio, il tribunale dava conto dell’acquisizione presso il DAP di un documento da cui risultava invece che C. non era detenuto all’epoca del duplice omicidio, essendo entrato in carcere successivamente.

Ricorre F. tramite il difensore avv. Andrea Salcina.

Con il primo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per essere l’acquisizione del documento presso il DAP avvenuta al di fuori del contraddittorio.

Con il secondo mancanza assoluta di motivazione e/o illogicità e contraddittorietà della stessa, in ordine ai gravi indizi di partecipazione al duplice omicidio.

Quanto all’attendibilità della chiamata in correità di C., si ribadisce in primo luogo quanto risulta dal documento a firma del direttore del carcere di Catanzaro, contestandosi la maggior valenza probatoria attribuita dal tribunale al documento del DAP. In secondo luogo, si rileva che G.M., coinvolto, secondo C., nella preparazione dell’agguato fin dall'(OMISSIS), risulta scarcerato il 18-3-2002, quindi soltanto una settimana prima di esso.

Si rileva poi come l’annullamento riguardasse anche la mancata risposta alle doglianze difensive in punto di attendibilità del collaboratore P.P., mentre nell’ordinanza impugnata il tribunale non è ritornato sul punto, limitandosi a richiamare le conclusioni del GIP. Tale doglianze, ribadite nel ricorso, sono inerenti a vari aspetti delle propalazione del pentito che si assumono smentite da altre risultanze, oppure intrinsecamente inattendibili (ad esempio sul punto dell’identità dei maggiorenti di (OMISSIS), dei motivi dei rapporti tra F. ed A. e P., esponenti della fazione dei nomadi di (OMISSIS) e mandanti del duplice omicidio, del ruolo di F. nella vicenda che aveva portato all’agguato).

Si chiede quindi l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri.

Invero, "per il combinato disposto dall’art. 309 c.p.p., comma 1, art. 291 c.p.p., comma 1, art. 100, disp. att. c.p.p., il tribunale del riesame deve fondare il suo giudizio sugli atti, e soltanto sugli atti, trasmessigli dal P.M.. La facoltà riconosciutagli dall’art. 309 c.p.p., comma 9, di utilizzare ulteriori elementi per la decisione, è subordinata alla duplice condizione che tali elementi – i quali, se documentati, assumono essi pure la qualità di atti del procedimento – gli siano offerti dalle parti e che ciò avvenga nel corso dell’udienza o, comunque, in un momento che consenta l’instaurarsi tra le parti medesime del contraddittorio anche sul loro contenutò (Cass. 1833/1993; nel senso della nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c e art. 181 c.p.p.: Cass. 19046/2003).

Per contro il tribunale ha acquisito fuori udienza il documento del DAP da cui risultano le epoche di detenzione del collaboratore di giustizia C., e ha provveduto sul ricorso senza consentire al difensore di conoscere tale atto e di interloquire al riguardo, con ciò violando il principio del contraddittorio stabilito dall’art. 309 c.p.p., commi 8 e 9, secondo cui il difensore ha il diritto di esaminare tutti gli atti, e il tribunale può fondare la decisione anche su altri elementi, purchè addotti dalle parti nel corso dell’udienza, quindi assunti in contraddittorio. Va pure osservato, per quanto incidentalmente, che il tribunale non sembra aver dato risposta alle doglianze difensive in punto di attendibilità del collaboratore P.P.. L’ordinanza impugnata merita quindi annullamento con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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