Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1199

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.S. ha proposto domanda di revocazione della sentenza emessa dal GdP di Giarre, che ha respinto l’opposizione da lui proposta all’esecuzione promossa nei suoi confronti dal geom.

P.G., sulla base del decreto di liquidazione giudiziale provvisoria del suo compenso quale CTU. L’errore denunciato ai fini della revocazione era indicato nel fatto che il GdP aveva dichiarato che il decreto di liquidazione del compenso era stato notificato ad esso opponente, mentre egli non ha ricevuto alcuna notifica, bensì solo l’avviso di Cancelleria del deposito del decreto medesimo.

Il GdP, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione, con la motivazione che l’errore denunciato costituisce errore di diritto e non errore di fatto.

Il V. propone tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno depositato difese.

Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente ribadisce l’ammissibilità e la fondatezza della sua domanda di revocazione, sul rilievo che egli ha ricevuto dalla Cancelleria solo l’avviso del deposito del decreto di liquidazione delle spese al CTU, decreto che non gli è stato mai notificato e del quale ha potuto leggere il contenuto completo solo ad anni di distanza, presentando alla Cancelleria apposita domanda per averne copia.

Assume il ricorrente che solo in virtù di un tale errore la sua opposizione all’esecuzione è stata respinta.

1.1.- Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 366-bis cod. proc. civ..

In primo luogo il ricorrente non indica quali siano le norme che assume violate, o quali le altre cause dedotte in questa sede allo scopo di giustificare la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ..

Neppure dichiara di avere prodotto in questa sede la sentenza di cui ha chiesto la revocazione o di averla allegata ai documenti prodotti, specificando come sia contrassegnata e come sia reperibile fra gli atti di causa, come disposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, con riguardo ai documenti su cui il ricorso si fonda (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966).

Non si comprende, pertanto, quale sia la ratio decidendi della sentenza di cui ha chiesto la revocazione e quale rilevanza abbia avuto – al fine di giustificare il rigetto della sua opposizione – il fatto che il decreto di liquidazione delle spese al CTU non fosse stato a suo tempo notificato.

Il motivo è quindi inammissibile.

2.- Il secondo e il terzo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, poichè il decreto di liquidazione avrebbe dovuto essergli notificato, prima che il CTU potesse procedere all’esecuzione, e violazione del giudicato, per il fatto che la sentenza definitiva ha posto le spese di CTU a carico della controparte e pertanto egli non poteva essere condannato a pagare sulla base della liquidazione provvisoria – sono inammissibili, poichè non riguardano vizi della sentenza impugnata in questa sede, bensì questioni di merito decise dalla sentenza di cui era stata chiesta la revocazione: questioni che nulla hanno a che fare con le ragioni di impugnazione ammissibili in questa sede.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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