T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 791 Notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto, il ricorso consegnato all’Ufficio Postale per la notificazione in data 21 luglio 2011 e depositato il successivo 5 agosto, con cui il Sig. M.A. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con il quale la domanda presentata dal ricorrente in qualità di datore di lavoro ai fini dell’emersione del lavoratore D.A.F.F. (cittadino brasiliano) è stata archiviata per mancata comparizione a seguito di convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione;

Rilevato, in via preliminare, che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Latina presso la sua sede e non, come avrebbe dovuto essere, presso l’Avvocatura dello Stato;

Considerato che è inammissibile il ricorso giurisdizionale notificato direttamente all’Amministrazione e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale è chiamata ex lege a rappresentare e difendere le Amministrazioni dello Stato, posto che detto adempimento è previsto a pena di nullità della notificazione dall’art. 11 comma 3, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, come novellato dalla l. 25 marzo 1958 n. 260 e ribadito dall’art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979 n. 103 (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 4 febbraio 2008, n. 926);

Nulla per le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 799/11 lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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