Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1197

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Il Consigliere relatore dott. Adelaide Amendola esaminati gli atti del ricorso per revocazione proposto da Imprepar – Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione (di seguito Imprepar), avverso la sentenza di questa Corte 11 novembre/29 gennaio 2010, n. 2043;

premesso che:

1.1 la pronuncia di cui si chiede la revocazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Imprepar – Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Messina, in data 4 dicembre 2006, che, in accoglimento delle opposizioni proposte dal Comune di Taormina l’una al precetto di pagamento della somma di lire 40.878.241.314, intimatogli da Imprepar in base a lodo arbitrale del 21 ottobre 1997; l’altra al pignoramento presso terzi sino alla concorrenza della somma di cinquanta milioni di lire eseguito dalla medesima società – ha dichiarato l’insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata in relazione all’atto di precetto notificato il 3 marzo 1999 e l’inammissibilità dell’esecuzione forzata iniziata in forza dello stesso;

1.2 il ricorrente lamenta il seguente errore revocatorio: ha affermato la Corte che la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione all’esecuzione, impugnata a norma dell’art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito, con decorrenza 1 marzo 2006, dall’art. 14, comma 1, legge 14 febbraio 2006, n. 52), essendo inappellabile, era soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, con conseguente inammissibilità delle censure volte a far valere vizi di motivazione diversi da quelli attinenti alla materiale omissione o alla mera apparenza della stessa, alla inidoneità delle argomentazioni espresse a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato, alla loro inconciliabilità logica ovvero alla loro obiettiva incomprensibilità, laddove, nella fattispecie, il motivo non prospettava nessuno di tali profili;

1.3 evidenzia il deducente, a sostegno del mezzo azionato, che tale motivazione sarebbe frutto di un errore di fatto, e precisamente di una errata percezione degli atti e documenti processuali, in ordine al tempo della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Messina e, conseguentemente, al regime applicabile al ricorso straordinario.

E invero il D.Lgs. n. 40 del 2006, riformando il giudizio di legittimità, e segnatamente, per quanto qui interessa, l’art. 360 cod. proc. civ., ha parificato in tutto e per tutto il trattamento del ricorso ordinario e di quello straordinario, con disposizione applicabile, a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze … pubblicate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e cioè dal 2 marzo 2006.

Rileva quindi che la sentenza del Tribunale di Messina, oggetto del ricorso straordinario, era stata pubblicata il 4 dicembre 2006; tanto premesso, osserva:

2 l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. – deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività (confr.

Cass. civ. 3, ord. 28 febbraio 2007, n. 4640);

3 applicati al caso di specie, i principi sopra indicati inducono a ritenere estremamente dubbia la sussistenza del denunciato errore revocatorio, con conseguente inidoneità del proposto ricorso a superare il preventivo vaglio di ammissibilità;

3.1 e invero, nella sentenza di cui si chiede la revocazione, la Corte, pur avendo richiamato, a confutazione del primo motivo, il regime applicabile al ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, nell’assetto normativo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 – laddove la proposta impugnazione vi era, ratione temporis, soggetta – ha poi di fatto espresso un giudizio, sia pure sintetico, di congruità della motivazione della decisione, ricordando che il giudice dell’opposizione all’esecuzione aveva espressamente esteso l’esame alle argomentazioni svolte dagli arbitri a sostegno della scelta enunciata in dispositivo.

Ciò comporta la sostanziale neutralità del riferimento a un regime processuale inapplicabile alla sentenza impugnata e conseguentemente la superfluità di ogni indagine sul carattere – di fatto o di diritto – del denunciato errore. In tale contesto il ricorso deve ritenersi inammissibile". 4. Il collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, che pertanto fa proprie.

A integrazione delle stesse, valutati i rilievi formulati nelle memorie hinc et inde depositate, osserva quanto segue. Nel confutare il primo motivo di ricorso, la Corte, dopo avere ricordato che, secondo il giudice a quo, anche estendendo l’esame dal dispositivo alla motivazione del lodo, nulla autorizza(va) a ritenere che gli arbitri avessero inteso oltrepassare la soglia di un semplice riconoscimento di debiti e crediti reciproci, ha ritenuto, da un lato, il quesito di diritto inidoneo a risolvere diversamente la questione formulata nel motivo, perchè il giudice dell’opposizione all’esecuzione aveva espressamente esteso l’esame alla motivazione del lodo; dall’altro, insussistente alcuno dei profili ammissibili di vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Ne deriva che, a prescindere dalla questione se la ritenuta limitazione dei vizi motivazionali denunciabili con ricorso straordinario sia frutto di un errore di fatto, in ordine alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, o di un errore di diritto, in ordine al regime giuridico applicabile al ricorso straordinario, a seguito della riscrittura dell’art. 360 cod. proc. civ. ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, il denunciato errore revocatorio difetta, all’evidenza, del requisito della decisività.

Come già innanzi evidenziato, invero, a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, una sentenza può essere oggetto di revocazione unicamente nell’ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda, rappresenti, cioè, l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, di modo che tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di causalità necessaria, sul piano logico e giuridico, tale da consentire di affermare che, in caso di percezione corretta, la decisione sarebbe stata diversa (confr. Cass. sez. un. 23 gennaio 2009, n. 1666).

Nella fattispecie, invece, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso anche perchè, come innanzi evidenziato, il quesito formulato a chiusura del primo motivo – con il quale si chiedeva al giudice di legittimità di dire se, in applicazione dei canoni ermeneutici desumibili dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., dall’art. 132 cod. proc. civ. e dall’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. il lodo arbitrale dovesse essere interpretato tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, con la conseguenza che andava senz’altro riconosciuto il carattere condannatorio dello stesso e la sua natura di valido titolo esecutivo – era, a suo giudizio, inidoneo a risolvere diversamente la questione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. L’oggettiva peculiarità della fattispecie induce il collegio a compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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