T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 789

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto, l’atto notificato a mezzo servizio postale in data 12 luglio 2011 e depositato il medesimo giorno, con cui il sig. D.D.S. (cittadino indiano) ha proposto ricorso, ai sensi degli articoli 117 e 31 del c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo della Questura di Latina di provvedere sulla istanza presentata in data 28.7.2010 per la concessione di permesso di soggiorno CE Lunga Permanenza;

Visto, l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Latina depositato in data 1 settembre 2011;

Rilevato, che alla camera di consiglio del 15 settembre 2011 il difensore del ricorrente ha depositato copia della nota datata 4.8.2011 a firma del dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina che comunica di avere provveduto al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a favore del ricorrente;

Ritenuto, che a seguito del conseguimento del richiesto permesso di soggiorno la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta;

Ritenuto, che le spese del giudizio devono seguire la soccombenza virtuale stante la fondatezza della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 715/11, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione alle spese, competenze e onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila), da corrispondere direttamente al procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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