Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1196 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2394/2008, depositata il 17 dicembre 2008, il Tribunale di Messina ha respinto l’opposizione all’esecuzione, proposta da G.M. avverso il Condominio (OMISSIS), esecuzione promossa dal Condominio per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate con la sentenza che aveva respinto l’opposizione della G. ad un precedente giudizio di esecuzione, promosso dal Condominio per ottenere il pagamento delle spese condominiali.

Assumeva l’opponente che – nel corso del primo giudizio – era intervenuta transazione, in forza della quale essa si era impegnata a pagare a scadenze successive le spese condominiali insolute e che erroneamente il giudice aveva emesso a suo carico la sentenza di condanna, alla cui esecuzione ha proposto opposizione.

Il Tribunale ha rilevato che le eccezioni sollevate dall’opponente si fondano su fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo ed avrebbero dovuto essere fatte valere nel primo giudizio di opposizione all’esecuzione. La G. propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso il Condominio. Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ., sul rilievo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la transazione si fosse perfezionata prima della pubblicazione della sentenza costituente il titolo esecutivo. In realtà essa si è perfezionata dopo, perchè i pagamenti concordati con l’atto transattivo sarebbero dovuti avvenire solo in date successive a quella in cui è stata emessa la sentenza di condanna.

Con il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione al medesimo punto.

2.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono inammissibili perchè generici e non autosufficienti, oltre che manifestamente infondati.

Il ricorrente non riporta il contenuto dell’accordo transattivo, nè illustra per quali ragioni e sotto quali aspetti esso si dovrebbe ritenere perfezionato solo dopo la sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione promossa per il pagamento delle spese condominiali.

La circostanza che i pagamenti concordati dovessero avvenire dopo la pubblicazione della sentenza costituente il titolo esecutivo è irrilevante, poichè attiene all’esecuzione dell’accordo, non alla sua conclusione, che ben potrebbe essere avvenuta in data anteriore.

Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere insufficiente, contraddittoria od illogica, nè la specificazione delle ragioni della sua asserita inidoneità a giustificare la decisione (cfr., quanto alle modalità di formulazione del quesito in relazione ai vizi di motivazione, (Cass. civ. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897 e 30 dicembre 2009 n. 27680; Cass. civ. Sez. 2, 20 maggio 2010 n. 12421, fra le tante).

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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