T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 788 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso notificato il 5 luglio 2011 e depositato il successivo giorno 27, con cui la società E.I. – premesso di essere proprietaria di un terreno nel comune di Ausonia località Faiano oggetto di piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di civili abitazioni, in attuazione del quale ha ottenuto permesso di costruire n. 8 del 26.7.2007 per la edificazione, in dieci lotti, di n. 48 unità immobiliari e opere di urbanizzazione primaria – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con cui il Comune resistente ha opposto diniego alla richiesta di variante al permesso di costruire sopra descritto "in quanto non sono stati versati gli oneri di costruzione, comunicati con nota del 21 novembre 2008 e con seconda nota del 25.5.2010";

Visto l’atto di costituzione in giudizio depositato dal comune di Ausonia in data 12 settembre 2011;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto:

a) la decisione in ordine alla proroga o meno dell’efficacia del permesso di costruire è atto che presuppone l’acclaramento della sussistenza o meno delle circostanze indicate nell’articolo 15 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così come quella su una variante postula una mera verifica di compatibilità urbanisticoedilizia del progetto, acclaramenti che nel caso di specie difettano;

b) le sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento del contributo di costruzione sono indicate nell’articolo 42 e non comprendono la decadenza del titolo né, quindi, il diniego di assentimento della sua proroga o di varianti;

Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso vada accolto e gli atti impugnati annullati;

Ritenuto, altresì, che le spese devono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 757/11 lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Ausonia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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