Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che l’avv. C.A. si oppose, con ricorso 23.12.05 al tribunale di Taranto – sez. dist. di Martina Franca (iscritto al n. 667/05 r.g.), al pignoramento in suo danno intentato dagli avv. M. e D.G.F. il 21 precedente, lamentandone l’inefficacia perchè preceduto da precetto "in rinnovazione", cioè in costanza di efficacia di analogo antecedente precetto; sulla contestazione dei procedenti, il giudice rigettò l’opposizione, ritenute irrilevanti la caducazione del titolo esecutivo e la conseguente estinzione del processo esecutivo, in quanto le parti avevano insistito sulle posizioni originarie: in particolare, fu qualificata legittima l’instaurazione di una procedura esecutiva successiva in base al primitivo precetto ed al contempo furono rigettate le domande ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., di risarcimento danni esistenziali e di illegittimità del secondo precetto, la prima per il rigetto della principale e le altre per ritenuta tardività;

1.2. che per la cassazione di tale sentenza in unico grado, pubblicata con il n. 95 il 20.5.09 ed in ricorso indicata come notificata il 5.6.09, ricorre il C., affidandosi a cinque motivi: il primo ed il quinto, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 5 e 4, gli altri, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 (e dolendosi: dell’illegittimità di un precetto successivo quando non vi sia stata la necessità di ovviare ad un vizio del precedente o manchi uno specifico interesse a rinnovarlo;

dell’erroneità della ritenuta irrilevanza della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, anche ai fini della pronunciata sua condanna alle spese; della erroneità della qualificazione di novità della domanda di declaratoria di illegittimità del secondo precetto e di condanna ai danni anche esistenziali; dell’esclusione della responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. di controparte);

1.3. che resistono, con separati controricorsi, D.G.M. e F.;

1.4. che, illustrate le rispettive posizioni anche con memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., le parti discutono alla pubblica udienza del 13.12.11: al cui esito il Collegio ha deciso, raccomandando una motivazione particolarmente semplificata.

2. Ritiene il Collegio di considerare in diritto:

2.1. che non è stata depositata la copia autentica della sentenza notificata all’odierno ricorrente, nonostante egli stesso deduca, in ricorso, che la notifica si sarebbe avuta in data 5 giugno 2009: in atti, al n. 2 dell’indice del fascicolo di legittimità, risulta invero una copia autentica della gravata sentenza, ma non anche quella notificata all’odierno ricorrente;

2.2. che tanto comporta la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, previsione funzionale al riscontro, da parte di questa Corte, del rispetto della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, soggetto al termine perentorio previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2;

2.3. che, inoltre, si tratta di riscontro a tutela dell’esigenza pubblicistica – e, come tale, non rientrante nella disponibilità delle partì – del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale:

sicchè resta irrilevante che il resistente non abbia contestato la tempestività del ricorso (Cass. Sez. Un., 16 aprile 2009 n. 9005 e n. 9006; Cass. civ. 11 maggio 2010 n. 11376, la quale ha anche escluso che tanto comporti violazione dell’art. 24 Cost.);

2.4. che pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile (oltre alle pronunce già citate supra, v. pure, tra molte: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3849; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20624; Cass. 30 novembre 2011, n. 25576).

3. Anche il presente ricorso va quindi dichiarato improcedibile e le spese, in favore di ciascuno dei controricorrenti, debbono conseguire alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna C.A. al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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