T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 7834 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha partecipato agli esami per l’abilitazione alla professione di Avvocato, sessione 2010, presso la Corte d’Appello di Roma e, avendo riportato il punteggio di 25/50 a ciascuna delle tre prove scritte, non è stato ammesso a sostenere la prova orale.

Di talché, ha proposto il presente ricorso, articolando censure relative a figure sintomatiche dell’eccesso di potere a violazione di legge, con particolare riferimento al r.d.l. 1578/1933 e alla l. 241/1990 nonché all’art. 97 Cost., ed a violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione.

Il ricorso, che può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010, è infondato e va di conseguenza respinto.

In ordine alle censure proposte, infatti, il Collegio rileva che:

il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità, atteso in particolare che, quando i tempi sono calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, non è possibile di norma stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o minore considerazione;

la valutazione tecnicodiscrezionale della commissione esaminatrice costituisce espressione di un giudizio di puro merito e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che non risulti ictu oculi viziata da una manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, ipotesi che, nella fattispecie, non sono sufficientemente dimostrate;

l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo, pur in assenza di glosse o segni di correzione, come formula sintetica, ma sufficiente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice;

nessuna norma impone che ogni operazione compiuta dalla commissione debba essere verbalizzata a pena di nullità o invalidità della stessa, sicché l’onere di verbalizzazione può dirsi garantito dall’indicazione del giudizio finale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, complessivamente liquidate in Euro 1.000 (mille/00), sono poste a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore dell’amministrazione resistente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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