Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 22-09-2011, n. 34457 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di R.G. avverso l’ordinanza pronunciata dal Gup del Tribunale di Bologna in data 221.9.2009, inserita nel verbale di udienza di pari data, con cui è stata dichiarata inammissibile (attesa l’assenza del consenso del PM), la richiesta di applicazione pena presentata in opposizione al decreto penale n. 5187/08 emesso in fata 18.122008 (per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e dichiarata l’esecutività del decreto penale opposto.

Deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 464 c.p.p., poichè il Giudice a quo, una volta rilevato il mancato consenso del P.M., avrebbe dovuto rinviare l’opponente a giudizio e non già dichiarare l’inammissibilità della richiesta e l’irrevocabilità del decreto penale opposto.

Il Procuratore Generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero, questa Corte si è pronunciata sullo specifico punto in plurime occasioni dando luogo all’orientamento ormai consolidato, dal quale non v’è ragione di discostarsi in questa sede, secondo il quale il mancato accoglimento per qualsiasi causa della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (da ultimo: sez. 1, n. 40137 del 18.9.2009, rv. 245356; nonchè precedenti conformi: n. 1740 del 1999 rv. 214510, n. 2324 del 1999 rv. 214795, n. 8828 del 2001 rv. 218622, n. 2263 del 2002 rv. 220656, n. 14380 del 2005 rv. 231590).

Consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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