T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-10-2011, n. 7824 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato: che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il presente ricorso si impugna il provvedimento con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, di una casetta di legno collocata sul terrazzo di pertinenza dell’unità immobiliare di proprietà del ricorrente;

Considerato:

che correttamente è stata applicata la sanzione suddetta, trattandosi di un incremento di superficie e di volumetria utile, pari, rispettivamente, a 6 mq, come dimostrato dallo stesso ricorrente, ed a 12 mc, non potendosi ritenere, invece, conferente la sanzione pecuniaria, di fronte a tale trasformazione del territorio;

che l’abuso edilizio integra un illecito permanente, per cui non assume rilevanza la dedotta circostanza che l’art. 3, comma 1, lett. e.5, del d.P.R. n. 380/2001 sia entrato in vigore successivamente alla collocazione della casetta;

che, ciò evidenziato, l’assunta mancata valutazione delle osservazioni endoprocedimentali in contrario del ricorrente non determina l’annullamento del provvedimento finale qui gravato;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa, tenuto conto, comunque, dell’entità dell’opera sanzionata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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