Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 22-09-2011, n. 34456 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A seguito di richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Voghera ha revocato l’ammissione al patrocinio dello Stato di R.M. rilevando che dalla documentazione allegata dalla predetta Agenzia risultava che il R. aveva dichiarato nell’anno 2008 un reddito di 13.762,00 Euro, superiore a quello fissato per l’ammissione al beneficio in questione.

2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo il vizio di violazione di legge e contraddittorietà di motivazione. Rappresenta che il R. aveva presentato la richiesta di ammissione al patrocinio nell’anno 2009 indicando e certificando che dal marzo dello stesso anno era disoccupato e che i redditi da lavoro dipendente percepiti nei primi due mesi dell’anno, gennaio e febbraio, non superavano i limiti previsti dalla normativa; su tali presupposti il giudice lo aveva ammesso al patrocinio ed era quindi contradditorio il provvedimento di revoca fondato solo sulla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, tanto più che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ammesso che si possa tenere conto delle variazioni di reddito anche in diminuzione avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Questa Corte (sez. 4^ 16.11.2005 n.8103 rv.233529) ha già avuto modo di affrontare il problema posto dal ricorrente relativo alla valutazione delle variazioni reddituali, intervenute dopo la presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi, che abbiano fatto scendere il reddito ad un importo inferiore alla somma indicata e tale da non costituire più ostacolo all’ammissione al beneficio ed ha rilevato che, interpretata con criteri meramente letterali la normativa potrebbe condurre ad escludere la rilevanza di tali variazioni, ma che invece un’interpretazione logica e sistematica consente di pervenire a conclusioni diverse. La scelta di utilizzare il criterio del riferimento alla dichiarazione dei redditi è infatti ricollegato alla necessità di utilizzare un criterio oggettivo e predeterminato, sia pure di provenienza di parte, al fine di evitare complessi accertamenti che appesantirebbero ingiustificatamente il processo penale. Ma si può ragionevolmente affermare che la scelta legislativa sia fondata altresì sulla massima di esperienza che, nella normalità dei casi, il reddito tende a rimanere invariato o a crescere e quindi il legislatore non ha ritenuto di disciplinare espressamente il caso della diminuzione rispetto alla presentazione dell’ultima dichiarazione.

Ma poichè questo caso – la diminuzione avvenuta dopo la presentazione della dichiarazione – può ovviamente verificarsi e poichè la fattispecie non è espressamente disciplinata non sembra che da tale omissione possa trarsi la conclusione che la variazione sia irrilevante e che il Giudice dell’ammissione o dell’opposizione non debba tenerne conto. Insomma nè la lettera della legge ne1 lo scopo da essa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l’intervenuta variazione di reddito a suo sfavore anche perchè una diversa interpretazione inciderebbe negativamente sull’effettività della difesa dell’imputato.

4) Sotto diverso profilo va rilevato che le variazioni (in aumento) dei limiti di reddito devono essere comunicate dal richiedente che ne assume l’impegno con l’istanza presentata (art. 79, comma 1, lett. d) e che la mancata comunicazione della variazione dei limiti di reddito costituisce motivo per la revoca dell’ammissione (art. 112, comma 1, lett. a). Dalla disciplina sommariamente riassunta si ricava dunque la rilevanza, per la conservazione del beneficio, delle variazioni dei limiti di reddito anche se intervenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Sarebbe dunque illogico escludere la rilevanza se la variazione -invece di avere l’effetto di escludere il beneficio – valga invece a far rientrare l’istante nei limiti richiesti per l’ammissione al medesimo; fermo restando che, a fronte di una dichiarazione dei redditi che indichi un livello di reddito superiore a quello previsto (dichiarazione che costituisce una sorta di confessione stragiudiziale), incombe sul richiedente fornire la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto.

5) Un’ultima considerazione deve farsi: la soluzione accolta nel provvedimento impugnato porrebbe seri dubbi di costituzionalità, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, essendo in contrasto con ogni principio di ragionevolezza riservare un trattamento deteriore a chi abbia subito una diminuzione di reddito successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi e, sotto diverso profilo, ritenere rilevanti solo le variazioni di reddito in aumento e non quelle in diminuzione. Nel dubbio tra due interpretazioni opinabili della normativa da applicare al caso concreto è quindi necessario adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata idonea a far venir meno i dubbi di costituzionalità della norma. Anche perchè la disciplina del patrocinio a spese dello Stato costituisce applicazione di un preciso obbligo costituzionale (art. 24 Cost., comma 3) oltre che adempimento dell’art. 6, comma, 3 lett. e, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Voghera che si adeguerà ai principi indicati verificando se il ricorrente abbia fornito la prova rigorosa della diminuzione di reddito idonea a ritenere non superati i limiti di reddito previsti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al presidente del Tribunale di Voghera.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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