Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1191 Liquidazione delle spese Spese processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. P.J.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la s.p.a. Allianz Assicurazioni (già Ras s.p.a.), avverso la sentenza del 2 aprile 2008, con la quale il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore e la competenza per valore del Tribunale di Roma sull’opposizione proposta dalla Ras avverso un precetto notificatole da esso ricorrente.

In tale sentenza il Giudice di Pace ha espressamente riservato al Tribunale di provvedere sulle spese del giudizio conclusosi davanti a sè. p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata. p.3. La resistente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

p.1. Con l’unico motivo di ricorso – con cui si deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" – si lamenta che erroneamente il Giudice di Pace abbia rimesso al Tribunale di provvedere sulle spese del giudizio conclusosi con la declaratoria della propria competenza e si invoca in contrario giurisprudenza di questa Corte. p.1.1. Il motivo, concluso da pertinente quesito di diritto, è ammissibile e fondato.

E’ priva di pregio l’eccezione di inammissibilità del motivo prospettata dalla resistente sotto il profilo che si sarebbe dovuta denunciare un’omissione di pronuncia e, quindi, un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, vertendosi in tema di omessa pronuncia.

Effettivamente l’omessa pronuncia sulle spese integra l’omissione da parte del giudice di un provvedimento che egli deve necessariamente adottare, in quanto la legge lo considera come un’implicazione necessaria della decisione che chiude il processo. Ciò è tanto vero che il dovere del giudice di provvedere prescinde dalla domanda della parte, il che correttamente induce la dottrina ad escludere che in caso di omessa pronuncia si sia in presenza di una violazione dell’art. 112 c.p.c.. La violazione denunciabile riguarda le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c., le quali danno contenuto al dovere decisorio sulle spese secondo le alternative basate sull’applicazione del principio della soccombenza e su quello della compensazione, nelle sue distinte figure. Si tratta, quindi, di vizio di violazione di norme del procedimento, che dovrebbe essere denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Nella specie la denuncia ai sensi del n. 3 non toglie che la Corte, in presenza del corretto riferimento della censura alle norme degli artt. 91 e 92 c.p.c., della sua articolazione sostanziale in modo corrispondente e della proposizione del pertinente quesito di diritto, possa e debba ricondurre il vizio al n. 4 e così scrutinarlo, facendo così mera applicazione del principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo. p.1.2. La fondatezza del motivo, volta che si consideri che espressamente il Giudice di Pace ha rimesso al Tribunale di provvedere sulle spese, emerge dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sè, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto giudice" (ex multis, Cass. nn. 22541, 22542, 22543, 22544 e 22545 del 2006).

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata sul punto in cui ha omesso di provvedere sulle spese. p.2. Il Collegio ravvisa a questo punto che la cassazione può esser disposta senza rinvio, perchè, senza necessità di accertamenti di fatto, è possibile provvedere al regolamento delle spese del giudizio di merito.

Essendo palese l’errore sulla competenza per valore del Giudice di Pace adito commesso dall’opponente e qui resistente e non potendo le ragioni inerenti il merito della controversia essere considerate ai fini della statuizione sulle spese sul giudizio definito con la pronuncia qui impugnata, essendo esse sì da valutarsi all’esito della decisione nel merito, va applicato senz’altro il principio della soccombenza.

Onde deve farsi luogo alla condanna alle spese della resistente.

Poichè nel fascicolo della parte qui ricorrente si rinviene la nota spese a suo tempo presentata nel giudizio di merito e le voci in essa esposte trovano riscontro e comunque non sono contestate, la liquidazione va fatta sulla base di essa, ma con la precisazione che lo scaglione applicato è quello inferiore, avuto riguardo al valore della controversia, il quale si commisura al massimo della competenza generale del giudice di pace, alla stregua del seguente principio di diritto, che costituisce applicazione del criterio di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127: "allorquando il giudice di merito declina la propria competenza per valore a favore di quella del giudice di competenza per valore superiore, la liquidazione delle spese deve farsi attribuendo alla controversia, ai questi soli fini, il valore massimo della competenza del giudice che declina la competenza", perchè l’esame della controversia è stato fatto solo nell’esercizio da parte del giudice della propria cognizione sul massimo della propria competenza per valore.

In base a tale principio di diritto, vanno riconosciuti Euro 405,00 per onorari, Euro 561,00, Euro 57,29 per esborsi ed Euro 120,75 per rimborso spese generali, oltre accessori come per legge. p.3. A carico della resistente vanno poste anche le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata quanto al solo capo dispositivo della rimessione al giudice dichiarato competente della statuizione sulle spese. Pronunciando nel merito condanna la resistente alle spese del giudizio di merito svoltosi davanti al Giudice di Pace di Roma, liquidate in Euro 405,00 per onorari, Euro 561,00 per diritti, Euro 57,29 per esborsi, Euro 120,75 per rimborso spese generali, oltre accessori come per legge. Condanna la resistente alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro ottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012

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