T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-10-2011, n. 7845 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso in punto di fatto che i ricorrenti hanno tutti presentato domanda per la partecipazione al concorso in esame e, avendo tutti un punteggio di laurea inferiore a 100/110, hanno impugnato il bando di concorso in parte qua, assumendo l’illegittimità della disposizione di cui all’art. 2 per la quale la partecipazione era limitata a coloro che avessero conseguito il diploma di laurea con votazione non inferiore a 100/110 o a 90/100;

Premesso che poi, con motivi aggiunti, hanno altresì impugnato i provvedimenti con i quali sono stati esclusi in applicazione della predetta disposizione;

Premesso ancora che, con ordinanza n. 3039/08, confermata in grado di appello, tutti i ricorrenti sono stati ammessi con riserva alle prove concorsuali e che soltanto i sig.ri G.C., L.B., R.D.R., D.A.L.M., D.V. e D.V. hanno superato tutte le prove concorsuali, cosicchè hanno ancora interesse alla definizione del merito della controversia, mentre per tutti gli altri può essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti;

Considerato in diritto che l’art. 14 comma 2 del contratto collettivo nazionale integrativo di categoria, che rimanda all’allegato A, nel disciplinare i requisiti per l’accesso dall’esterno al profilo professionale cui si riferisce la procedura concorsuale impugnata, indica il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, scienze politiche o altro diploma equipollente per legge, senza alcun riferimento alla votazione conseguita, e prevedendo soltanto la possibilità per i singoli bandi di introdurre ulteriori lauree specifiche;

Ritenuto che la disciplina convenzionalmente stabilita è vincolante per l’Amministrazione per la disciplina del rapporto di lavoro (art. 40 T.U. n. 165/01) e legittimamente riguarda anche l’aspetto dei requisiti di costituzione del rapporto stesso;

Ritenuto quindi che l’introduzione di ulteriori requisiti per l’accesso dall’esterno, diversi rispetto a quelli previsti nel contratto collettivo nazionale, evidenzia il vizio di legittimità denunciato dai ricorrenti, visto il carattere normativamente vincolante delle determinazioni del contratto collettivo nazionale, peraltro invece rispettate per le selezioni indette per gli anni successivi, per le quali è stato escluso il requisito ulteriore della votazione minima riportata;

Ritenuto peraltro che la citata norma contrattuale è conforme alla disciplina, di fonte primaria, di cui all’art. 2 comma 6 del dpr 487/94 che, per l’accesso ai profili professionali di ottava qualifica funzionale, prescrive il possesso del solo diploma di laurea;

Ritenuto ancora che l’impugnata disposizione del bando non può trovare giustificazione neanche nei principi, di economicità e celerità, previsti dall’art. 35 del d. lgs. 165/01, considerato che l’introduzione di titoli culturali, come requisiti di accesso ad un profilo professionale, deve rispondere all’esigenza di garantire una adeguata formazione e preparazione culturale e professionale, rapportata alle funzioni implicate dal profilo, e non già al ben diverso obiettivo di velocizzazione delle operazioni concorsuali;

Ritenuto poi, sul piano della corretta integrazione del contraddittorio, che rispetto all’impugnazione del bando di concorso e dei conseguenti provvedimenti di esclusione di singoli concorrenti non possono essere considerati controinteressati gli altri concorrenti (cfr. fra le altre Cons. Stato VI, 15.4.2010 n. 2131), poiché l’interesse dei candidati ammessi a che il numero dei concorrenti sia il più ridotto possibile va qualificato come un mero interesse di fatto, non tutelato dall’ordinamento giuridico;

Ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti possono, conclusivamente, essere accolti nei limiti dell’interesse ancora persistente in capo ad alcuni ricorrenti e che le spese di giudizio possono essere compensate per tutti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di quanto indicato in parte motiva e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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