Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 22-09-2011, n. 34448

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorrono per cassazione V.G. e D.M.C. avverso la sentenza emessa al sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 1.10.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore che applicava ai medesimi la pena concordata di anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione ed Euro 450,00 di multa ciascuno per il reato di cui all’art. 110 c.p., art. 624 c.p., commi 1 e 3 bis.

In relazione all’art. 625 c.p., comma 1, n. 2) e n. 4), artt. 56, 707 e 81 cpv. c.p. (tentativo di furto In abitazione mediante effrazione con l’uso degli strumenti di cui venivano trovati in possesso, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per entrambi, commessi il (OMISSIS)). Entrambi deducono l’Inosservanza e o erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 707 e 625 c.p., assumendo che la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. doveva ritenersi assorbita nel delitto di (tentato) furto aggravato.

Rappresentano, inoltre il vizio motivazionale in ordine all’aumento di pena per la recidiva reiterata, avendolo applicato solo sulla base della contestazione senza alcun preventivo accertamento.

Il V. si duole, altresì, dell’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99 c.p., comma 2, n. 2, assumendo che non ricorrevano i presupposti di legge per l’applicabilità della recidiva aggravata infraquinquennale, essendo i suoi precedenti risalenti ad oltre cinque anni rispetto ai fatti contestati. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

In particolare, è fondata la prima censura addotta da entrambi i ricorrenti. Infatti, risulta che il reato contravvenzionale di cui all’art. 707 c.p. è stato ritenuto unificato con il vincolo della continuazione con quello di tentato furto aggravato, comportando, in tal modo, un aumento della pena nella misura di 15 giorni di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

Ma la giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa secondo cui l’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall’art. 707 c.p. risulti strettamente collegato all’uso degli stessi fatto dall’agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole Ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell’azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l’uso momentaneo necessario all’effrazione; precisando che il rapporto di cui sopra deve essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all’effrazione, trovati In possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (cfr, ex plurimis: Sez. 5, Ord. N. 2842 del 7.5.1998, RV. 211697; Sez. 2, n. 6955 del 15.4.1998, Rv. 211104; Sez. 4, n. 6521 del 3.5.1995, Rv. 201530). Dopo la consumazione del delitto, infatti, indipendentemente dall’uso di strumenti del genere in questione, il concorso è ipotizzabile quando vi sia frattura temporale e spaziale fra la consumazione del delitto e la successiva sorpresa in flagrante possesso degli arnesi in discorso, poichè la condotta contravvenzionale, svincolata dal delitto, riprende la sua autonomia.

Orbene, emerge dallo stesso capo d’imputazione il fatto che con l’uso di pinze, cacciavite, spadino, pinzetta e chiave alterata, trovati in loro possesso gl’imputati avevano tentato d’impossessarsi di oggetti in oro ed altri beni custoditi nell’abitazione di tal C. G..

Deve quindi riconoscersi l’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p., nel tentativo di furto poichè il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall’art. 707 c.p., risulta strettamente collegato all’uso degli stessi fatto dagli agenti per la commissione del furto, vertendosi quindi proprio nell’ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell’azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l’uso momentaneo necessario all’effrazione (tra le più recenti: Cass. Pen. Sez. 5, n. 19047 del 19.2.2010, rv. 247250; sez. 6, n. 12847 del 25.2.2005, rv.

231043).

Di converso, l’aumento della pena per la contestata recidiva reiterata infranquinquennale deve ritenersi corretto, dovendosi ritenere implicita la verifica della correttezza della contestazione, avendo le stesse parti con il loro accordo riconosciuto l’applicabilità dell’aumento di pena nella misura di due terzi e quindi implicitamente riconoscendo l’opportunità di non escludere la stessa dal calcolo della pena con ciò, altresì, esonerando il giudice da una specifica motivazione al riguardo.

Va rilevato, infine, che risulta corretta la contestazione dell’infraquinquennalità della recidiva al V. (attesa la data d’irrevocabilità dell’ultima sentenza, del 3.11.2005, emessa dal G.M di Isernia ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 6, portante applicazione della pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa).

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, onde deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.

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