Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1189 Ricorso per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. R.C. impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza del Tribunale di Gela, depositata il 4 ottobre 200K, che, riformando quella di primo grado (che, nella controversia relativa al danno alla persona, aveva ritenuto la conducente del veicolo antagonista responsabile all’80%), ha ritenuto corresponsabili del sinistro in lite in pari misura il R. e la predetta conducente, P.V.. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che il giudice di appello non ha tenuto conto del giudicato esterno formatosi tra le parti in relazione ai danni all’autovettura del R., con sentenza del Giudice di Pace del luogo (depositata il 30 aprile 2007 e notificata 7 giugno 2007), che aveva ritenuto la P. responsabile nella misura del 70%. sentenza prodotta in giudizio dall’odierno ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale d’appello depositata i 14.7.2008, a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni del 15.5.2008. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. Rispetto all’indicata questione, il ricorrente formula le seguenti censure:

2.1. Violazione dell’art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e chiede alla Corte se violi dette disposizioni il giudice di appello che, non valutando una precedente sentenza già passata in giudicato e formalmente prodotta in atti, avente ad oggetto il medesimo sinistro stradale e resa tra le medesime parti, ridetermini in misura diversa dal giudicato la responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.

2.2. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 4). e chiede alla Corte se l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno formulata da una parte nel corso del giudizio e comunque risultante dagli atti di causa comporti la nullità della sentenza di merito.

2.3. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e rileva che il punto decisivo della controversia in relazione al quale assume che la motivazione sia omessa è costituito dalla preclusione derivante del giudicato esterno formatasi, in punto di responsabilità, in virtù della sentenza n. 325/07 emessa dal Giudice di pace di Gela il 27.4.2007, depositata il 30.4.2007 e divenuta irrevocabile per la mancata impugnazione della stesa nei termini di legge.

3. Il ricorso si rivela inammissibile, in quanto il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di appello (la sentenza di cui s’invoca l’effetto di cosa giudicata è stata depositata il 30 aprile 2007 e notificata il 7 giugno 2007) e, in particolare, la sentenza è passata in cosa giudicata per mancata impugnazione in epoca ben precedente all’udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 15 maggio 2008, senza che ta relativa eccezione fosse sollevata, neanche in detta udienza, nel giudizio definito con la sentenza impugnata, ma solo dedotta ed allegata alla comparsa conclusionale prodotta in data 14 luglio 2008. Con l’ulteriore conseguenza che, per far valere detto giudicato (previo accertamento dei relativi presupposti, in ordine all’identità di soggetti, petitum e causa pretendi) avrebbe dovuto proporsi ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, avverso la sentenza qui impugnata, non già ricorso per cassazione.

3.1. Ritiene, infatti, il Collegio che nella specie debba trovare applicazione il principio espresso da Cass. S.U. n. 21493/2010, secondo cui nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione, dovendo tale principio operare anche allorchè, come nella specie, il preteso giudicato, formatosi durante il giudizio d’appello non sia stato nello stesso ritualmente dedotto.

3.2. Infatti, l’art. 395 c.p.c., n. 5, configura espressamente come motivo di revocazione l’ipotesi che la sentenza sia "contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione". Nel caso, dunque, in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e l’esistenza di tale giudicato non sia dedotta in giudizio, dalla parte che ne abbia interesse, la sentenza di appello che abbia giudicato in difformità da tale giudicato e impugnabile con il ricorso per revocazione e non con il ricorso per cassazione. Tale soluzione è stata del resto ritenuta coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di giudicato esterno, considerato che la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione l’eccezione di giudicato esterno – che. per essersi formato nelle more del giudizio di merito, poteva essere in quella sede dedotto – risulta chiaramente esclusa sia dalla sentenza 226/01 che dalla sentenza 13916/06. Con la sola precisazione che tale soluzione non discende dai limiti alle produzioni documentali di cui all’art. 372 c.p.c., ma dalla stessa inammissibilità del mezzo (Cass. S.U. n. 21493/2010. in motivazione).

3.3. Orbene, il principio della parificazione del giudicato esterno a quello interno sul piano della rilevabilità al di fuori di iniziative di parte anche in sede di legittimità si basa sulla considerazione che, in mancanza di specifica previsione normativa che imponga l’istanza di parie, il giudicato esterno costituisca oggetto di eccezione in senso lato ed il giudice possa rilevarne d’ufficio l’esistenza (Cass. S.U. 25 magio 2001 n. 226). Tuttavia, se il giudicato si sia formato in pendenza del giudizio di merito, potendo e dovendo la documentazione relativa alla sentenza essere prodotta in detto giudizio, deve ritenersi che ritorni ad essere applicabile la regola generale in virtù della quale è vietata la produzione di documenti in sede di legittimità. 3.4. Ne deriva che, nell’ipotesi, essendo il giudicato intervenuto (come dedotto dallo stesso ricorrente e come si evince dagli atti), durante il giudizio di appello, non sarebbe stato possibile provarne l’esistenza mediante la produzione di documenti in questa sede e, d’altra parte, non si può tenere conto dei documenti concernenti il giudicato esterno prodotti unitamente alla comparsa conclusionale di appello, in quanto irritualmente prodotti nel giudizio di secondo grado dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. 23 dicembre 2003 n. 19772. in motivazione; argomento desumibile anche da Cass. n. 11790/2011. in tema di deducibilità del giudicato in sede di giudizio di rinvio): conclusioni precisate il 15.5.2008, deposito in data 14.7.2008 di copia di sentenza di primo grado notificata in data 7.6.2007 (quindi, passata in giudicato ben prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello definito con la sentenza impugnata).

4. Si deve, pertanto, affermare che "nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ritualmente dedotta nel corso dello stesso, dalla parte interessata, (essendo stata, nell’ipotesi, la relativa documentazione prodotta unitamente alla comparsa conclusionale depositata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni), la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione". 5. Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012

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